Legge Ordinaria n. 253 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 3 settembre 1990 n. 205)
Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989,  n.  183,
e' sostituito dal seguente: 
  "2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
il Comitato dei Ministri  per  i  servizi  tecnici  nazionali  e  gli
interventi  nel  settore  della  difesa  del  suolo.   Il   Comitato,
presieduto dal Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o,  su  sua
delega, da un Ministro membro del Comitato stesso,  e'  composto  dai
Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle
foreste, per  il  coordinamento  della  protezione  civile,  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali  ed
i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali". 
  2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento  di  cui
al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano". 
  3. Nella lettera d) del comma 2  dell'articolo  5  della  legge  18
maggio 1989, n. 183, la parola "nei" e'  sostituita  dalle  seguenti:
"in tutti i". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
             -  Il  testo  dell'art. 4 della legge n. 183/1989 (Norme
          per il riassetto organizzativo e  funzionale  della  difesa
          del  suolo),  come  modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art.  4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
          Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
          interventi  nel  settore  della  difesa del suolo). - 1. Il
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dei  lavori  pubblici  ovvero  del  Comitato  dei
          Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
          e  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva
          con proprio decreto:
               a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri,
          anche tecnici, per lo svolgimento delle  attivita'  di  cui
          agli  articoli  2  e  3,  nonche'  per  la  verifica  ed il
          controllo dei piani di bacino, dei programmi di  intervento
          e di quelli di gestione;
               b)  gli atti relativi alla deliberazione dei bacini di
          rilievo nazionale e interregionale;
               c)  i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il
          Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui  all'art.
          6  e  previo  parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori
          pubblici;
               d)  il  programma  nazionale  di  intervento,  di  cui
          all'art. 25, comma 3;
               e)  gli  atti volti a provvedere in via sostitutiva in
          caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali  sono
          demandate   le  funzioni  previste  dalla  presente  legge,
          qualora si tratti di attivita' da svolgersi  entro  termini
          essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
          natura degli interventi;
               f)  ogni  altro  atto di indirizzo e coordinamento nel
          settore disciplinato dalla presente legge.
             2.  E'  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, il Comitato dei Ministri per  i  servizi  tecnici
          nazionali  e  gli  interventi  nel settore della difesa del
          suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  o, su sua delega, da un Ministro membro del
          Comitato  stesso,  e'  composto  dai  Ministri  dei  lavori
          pubblici,  dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste,
          per il  coordinamento  della  protezione  civile,  per  gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  per gli affari
          regionali  ed  i  problemi  istituzionali  e  per  i   beni
          culturali e ambientali.
             3.   Il  Comitato  dei  Ministri  ha  funzioni  di  alta
          vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli  atti
          di  indirizzo e coordinamento delle loro attivita'. Propone
          al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  lo  schema  di
          programma  nazionale  di  intervento,  di  cui all'art. 25,
          comma 3, che coordina con  quelli  delle  regioni  e  degli
          altri  enti  pubblici  a carattere nazionale, verificandone
          l'attuazione.
             4.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di segreteria
          tecnica, il Comitato dei Ministri su avvale delle strutture
          delle amministrazioni statali competenti.
             4-   bis.   I   principi   degli  atti  di  indirizzo  e
          coordinamento   di   cui   al   presente   articolo    sono
          preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano".
           Nota all'art. 1, comma 3:
             -  Il  testo  dell'art.  5 della legge n. 183/1989, come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e
          del Ministero dell'ambiente). - 1. Le attribuzioni  statali
          previste   dalla   presente  legge  sono  svolte  sotto  la
          responsabilita' del Ministro  dei  lavori  pubblici  e  del
          Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
             2. Il Ministro dei lavori pubblici:
               a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per
          la  difesa  del  suolo  ai  fini  dell'adozione,  ai  sensi
          dell'art.   4,   degli  indirizzi  e  dei  criteri  per  lo
          svolgimento  del  servizio   di   polizia   idraulica,   di
          navigazione  interna,  di  piena  e  di  pronto  intervento
          idraulico e per la realizzazione, gestione  e  manutenzione
          delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
               b)   provvede   al   soddisfacimento   delle  esigenze
          organizzative  necessarie  al  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  per  la  difesa  del  suolo,  le  cui  spese  di
          carattere obbligatorio sono poste a carico dello  stato  di
          previsione della spesa del Ministero;
               c)  predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle
          condizioni dell'assetto  idrogeologico,  da  allegare  alla
          relazione  sullo  stato  dell'ambiente  di  cui all'art. 1,
          comma 6, della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  nonche'  la
          relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
          di  intervento,  di  cui  all'art.  25,  da  allegare  alla
          relazione  previsionale e programmatica, ai sensi dell'art.
          29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo  e
          sulle  condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione
          sullo stato  dell'ambiente  sono  redatte  avvalendosi  dei
          servizi tecnici nazionali;
               d)  provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e
          a  mezzo  del  Magistrato  alle  acque  di   Venezia,   del
          Magistrato   per  il  Po  di  Parma  e  dei  provveditorati
          regionali  alle  opere   pubbliche,   alla   progettazione,
          realizzazione   e   gestione   delle  opere  idrauliche  di
          competenza  statale,  nonche'  alla  organizzazione  e   al
          funzionamento  dei servizi di polizia idraulica e di pronto
          intervento di propria competenza;
               e)  opera,  ai  sensi  dell'art. 2, commi 5 e 6, della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e
          di  intesa  con il Ministro dell'ambiente per assicurare il
          coordinamento, ad ogni  livello  di  pianificazione,  delle
          funzioni  di  difesa  del  suolo  con gli interventi per la
          tutela e  l'utilizzazione  delle  acque  e  per  la  tutela
          dell'ambiente.
             3.  Il  Ministro  dell'ambiente  provvede, nei bacini di
          rilievo nazionale ed  interregionale,  all'esercizio  delle
          funzioni amministrative di competenza statale in materia di
          tutela dall'inquinamento  e  di  smaltimento  dei  rifiuti,
          anche  per  gli  aspetti di rilevanza ambientale di cui, in
          particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h)".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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