Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 283 del 02/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 8 ottobre 1990 n. 235)
Licenza per depositi di caffe'. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344.
Licenza per depositi di caffe'. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n. 344, e' sostituito dal seguente: "La licenza di cui all'articolo 1 e' rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove e' posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza puo' essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 344/1966 (Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffe' nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. - La licenza di cui all'articolo 1 e' rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove e' posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha validita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del rilascio. La licenza puo' essere rinnovata ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il termine di scadenza. Nella licenza deve essere indicata l'attivita' che l'impresa svolge, nonche' l'ubicazione dell'esercizio o stabilimento ed il quantitativo massimo di caffe' che puo' esservi introdotto. Il rilascio della licenza puo' essere rifiutato, qualora il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio antecedente la data della domanda una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. La licenza puo' essere sospesa dall'intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. Se l'infrazione e' definita in via amministrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'intendente di finanza puo' altresi' procedere alla revoca della licenza. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza, nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza della specie per un periodo di tre anni dalla data della condanna definitiva".
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