Legge Ordinaria n. 289 del 11/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 17 ottobre 1990 n. 243)
Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                             Beneficiari 
 
  1. Ai mutilati ed invalidi civili minori  di  anni  18,  cui  siano
state riconosciute  dalle  commissioni  mediche  periferiche  per  le
pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti  a
svolgere i compiti e le  funzioni  della  propria  eta',  nonche'  ai
minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai  60
decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,  1.000,  2.000
hertz, e' concessa, per il  ricorso  continuo  o  anche  periodico  a
trattamenti  riabilitativi  o  terapeutici  a  seguito   della   loro
minorazione, una indennita' mensile  di  frequenza  di  importo  pari
all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 
  2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e'  subordinata
alla frequenza continua o anche periodica di centri  ambulatoriali  o
di  centri  diurni,  anche  di  tipo  semi-residenziale,  pubblici  o
privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati  nel
trattamento terapeutico o nella  riabilitazione  e  nel  recupero  di
persone portatrici di handicap. 
  3. L'indennita'  mensile  di  frequenza  e'  altresi'  concessa  ai
mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole,
pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire  dalla  scuola
materna,  nonche'   centri   di   formazione   o   di   addestramento
professionale  finalizzati  al  reinserimento  sociale  dei  soggetti
stessi. 
  4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche'
la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche  per  i  minori
che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 
  5. L'indennita' mensile  di  frequenza  e'  erogata  alle  medesime
condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1  e  ad  essa  si
applica il medesimo sistema di perequazione automatica. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.  118/1971
          (Conversione in legge del  D.L.  30  gennaio  1971,  n.  5,
          recante  provvidenze  in  favore  dei  mutilati ed invalidi
          civili - e nuove norme in favore di  mutilati  ed  invalidi
          civili), e successive modificazioni, e' il seguente:
             "Art.  13  (Assegno  mensile). - Ai mutilati ed invalidi
          civili  di  eta'  compresa  tra  il  diciottesimo   ed   il
          sessantaquattresimo  anno  nei  cui confronti sia accertata
          una riduzione  della  capacita'  lavorativa,  nella  misura
          superiore  ai  due  terzi,  incollocati  al lavoro e per il
          tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico
          dello  Stato  ed  a  cura  del  Ministero  dell'interno, un
          assegno mensile di L.  12.000 per tredici  mensilita',  con
          le    stesse    condizioni   e   modalita'   previste   per
          l'assegnazione   della   pensione   di   cui   all'articolo
          precedente.
             L'assegno  agli invalidi di cui al precedente comma puo'
          essere revocato, su segnalazione degli  uffici  provinciali
          del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che
          i beneficiari non accedono a posti di lavoro  addetti  alle
          loro condizioni fisiche".
             N.B.  -  L'art.  22  del  D.L.  30  giugno  1972, n. 267
          (Miglioramenti  ad  alcuni  trattamenti  pensionistici   ed
          assistenziali), ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto
          dal presente art. 13 dal 1› luglio 1972. (v. pero' appresso
          l'art. 7 D.L. n. 30/1974).
             Per  opportuna  conoscenza  del  lettore  si riportano i
          testi delle seguenti disposizioni legislative:
              -  Art.  9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
          509  (Norme  per  la  revisione   delle   categorie   delle
          minorazioni  e  malattie  invalidanti, nonche' dei benefici
          previsti  dalla  legislazione  vigente  per   le   medesime
          categorie,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, della legge 26
          luglio 1988, n. 291):
             "Art.  9.  -  1.  A  modifica dell'art. 13, primo comma,
          della legge 30 marzo  1971,  n.  118,  la  riduzione  della
          capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due
          terzi e' elevata  alla  misura  pari  al  74  per  cento  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del decreto di
          cui all'art. 2, comma 1.
             2.  Restano  salvi i diritti acquisiti dai cittadini che
          gia' beneficiano dell'assegno mensile o  che  abbiano  gia'
          ottenuto,  alla  data  di cui al comma 1, il riconoscimento
          dei  requisiti   sanitari   da   parte   delle   competenti
          commissioni".
              -  Art.  11  della  legge  18  dicembre  1973,  n.  854
          (Modalita' di erogazione degli assegni, delle  pensioni  ed
          indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti):
             "Art.   11.   -   In   sostituzione   della  pensione  o
          dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13  della  legge  30
          marzo  1971,  n.  118,  i  mutilati ed invalidi civili sono
          ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento
          dell'eta'  di  65  anni,  su  comunicazione  del  Ministero
          dell'interno  all'Istituto   nazionale   della   previdenza
          sociale, da effettuarsi sei mesi prima del cennato termine,
          al godimento della pensione sociale a carico del  fondo  di
          cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
              -  Art.  7  del  D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
          miglioramento  di  alcuni  trattamenti   previdenziali   ed
          assistenziali),  convertito, con modificazioni, nella legge
          16 aprile 1974, n. 114:
             "Art.  7 (Mutilati ed invalidi civili). - La pensione di
          inabilita' di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.
          118,  in  favore  dei  mutilati  ed invalidi civili nei cui
          confronti sia accertata una totale  inabilita'  lavorativa,
          e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di
          cui al terzo comma del citato art. 12, sono  elevati  a  L.
          38.000.
             L'assegno  mensile  in  favore  dei mutilati ed invalidi
          civili, di cui all'art. 13 della citata  legge,  modificato
          dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato
          a L. 35.000 mensili.
             L'assegno  a  favore  dei mutilati ed invalidi civili di
          cui all'art.   17  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118,
          modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485,
          e' elevato a L. 35.000 mensili".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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