Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 291 del 11/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 18 ottobre 1990 n. 244)
Norme per la conservazione e la consultabilita' degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
Norme per la conservazione e la consultabilita' degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 1409/1963 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato) e' il seguente: "Art. 23 (Versamenti). - Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma dell'art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non siano state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle amministrazioni che li effettuano. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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