Legge Ordinaria n. 292 del 11/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 19 ottobre 1990 n. 245)
Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          Natura dell'Ente 
 
  1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha  personalita'
giuridica di diritto pubblico, e' dotato di  autonomia  statutaria  e
regolamentare, ha sede in Roma ed e' sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero del turismo e dello spettacolo. 
 
 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 

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