Legge Ordinaria n. 30 del 14/02/1990 (Pubblicata nella G. U del 23 febbraio 1990 n. 45)
Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. La denominazione di  origine  di  "Prosciutto  di  San  Daniele"
ovvero  "Prosciutto  di  San  Daniele  del   Friuli"   e'   riservata
esclusivamente  al  prosciutto  munito  del   contrassegno   atto   a
garantirne l'origine e l'identificazione: 
    a) ottenuto  dalle  cosce  fresche  di  suini  nati,  allevati  e
macellati  nell'Italia   continentale,   e   preparate   secondo   le
prescrizioni della presente legge; 
    b) stagionato nella zona tipica  di  produzione,  geograficamente
individuata negli attuali confini  del  comune  di  San  Daniele  del
Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

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