Legge Ordinaria n. 302 del 20/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 25 ottobre 1990 n. 250)
Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                         Casi di elargizione 
  1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente non inferiore ad un
quarto della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o  lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio  dello  Stato
di atti di terrorismo  o  di  eversione  dell'ordine  democratico,  a
condizione che il soggetto leso non abbia concorso  alla  commissione
degli atti medesimi ovvero  di  reati  a  questi  connessi  ai  sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e'  corrisposta  una
elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla  percentuale
di  invalidita'   riscontrata,   con   riferimento   alla   capacita'
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. 
  2. L'elargizione di cui  al  comma  1  e'  altresi'  corrisposta  a
chiunque subisca un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto
della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello  Stato  di  fatti
delittuosi  commessi  per  il  perseguimento  delle  finalita'  delle
associazioni di cui  all'articolo  416-  bis  del  codice  penale,  a
condizione che: 
    a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto
delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano  connessi
ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; 
    b) il soggetto leso risulti essere,  al  tempo  dell'evento,  del
tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali,  salvo  che  si
dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo  nell'azione
criminosa  lesiva,  ovvero  risulti  che  il   medesimo,   al   tempo
dell'evento, si era  gia'  dissociato  o  comunque  estraniato  dagli
ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. 
  3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque  subisca
un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della  capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in  conseguenza
dello  svolgersi  nel  territorio  dello  Stato  di   operazioni   di
prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2,
a condizione che  il  soggetto  leso  sia  del  tutto  estraneo  alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime. 
  4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta
a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca  un'invalidita'
permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, per
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza  dell'assistenza
prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente  nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed  agenti
di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni  di  cui  al
presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. 
  5. Ai fini del  presente  articolo,  l'invalidita'  permanente  che
comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o  del  rapporto  di
impiego e'  equiparata  all'invalidita'  permanente  pari  a  quattro
quinti della capacita' lavorativa. 
 
    

             AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
             sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
             decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
             n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
             disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
             Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
             legislativi qui trascritti.

    
          Note all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 12 del codice di  procedura  penale
          (D.P.R. n. 447/1988 - Approvazione del codice di  procedura
          penale) cosi' recita: 
                                  "SEZIONE IV 
                           Competenza per connessione 
             Art. 12 (Casi di connessione). - Si  ha  connessione  di
          procedimenti: 
               a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da
          piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu'
          persone  con  condotte   indipendenti   hanno   determinato
          l'evento; 
               b) se una persona e' imputata di piu'  reati  commessi
          con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni  od
          omissioni in unita' di tempo e di luogo; 
               c) se una persona e' imputata di  piu'  reati,  quando
          gli uni sono stati commessi per eseguire od  occultare  gli
          altri. 
             - Il testo dell'art. 416-bis del codice penale (R.D. n. 
          1398/1930 - Approvazione del testo  definitivo  del  codice
          penale), aggiunto  dall'art.  1  della  legge  n.  646/1982
          (Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere  patrimoniale  ed  integrazioni  alle  leggi   27
          dicembre 1986, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
          1965, n. 575. Istituzione di una  commissione  parlamentare
          sul fenomeno della mafia), come  modificato  dall'art.  35,
          comma 2, della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per  la
          prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre
          gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e'
          il seguente: 
             "Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
          fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da  tre
          o piu' persone, e' punito con la reclusione da  tre  a  sei
          anni. 
             Coloro   che   promuovono,   dirigono   o    organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da quattro a nove anni. 
             L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro  che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri. 
             Se l'associazione e' armata si  applica  la  pena  della
          reclusione da quattro a dieci anni nei  casi  previsti  dal
          primo comma e da cinque a quindici anni nei  casi  previsti
          dal secondo comma. 
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno  la  disponibilita',  per  il   conseguimento   della
          finalita' dell'associazione, di armi o materie  esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 
             Se  le  attivita'  economiche  di  cui   gli   associati
          intendono  assumere  o   mantenere   il   controllo,   sono
          finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il  prodotto,
          o il profitto di  delitti,  le  pene  stabilite  nei  commi
          precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. 
             Nei confronti del condannato e' sempre  obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate, che valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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