Legge Ordinaria n. 304 del 20/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 26 ottobre 1990 n. 251)
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' degli interventi  a  fronte
di  programmi  di  penetrazione  commerciale  all'estero,  il   fondo
rotativo  istituito  presso  il  Mediocredito   centrale   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,   n.   394,   e'
incrementato di 42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il
1992. 
  2. I programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti
a tasso  agevolato  del  fondo  di  cui  al  comma  1  devono  essere
finalizzati  all'insediamento  durevole  delle  imprese  sui  mercati
esteri. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo   dell'art.   2   del  D.L.  n.  251/1981
          (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane)
          e' il seguente:
             "Art.  2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'art.  15,  lettera  n),  della legge 24 maggio 1977, n.
          227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.
             Il  fondo  di cui al precedente comma e' amministrato da
          un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
          con  l'estero  di concerto con il Ministro del tesoro ed il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.
          Il  comitato,  istituito  presso il Ministero del commercio
          con l'estero, e' composto:
               a)  dal  Ministro del commercio con l'estero o, su sua
          delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
               b)  da  un  dirigente  per  ciascuno dei Ministeri del
          tesoro, dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,
          del  commercio  con  l'estero o da altrettanti supplenti di
          pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
               c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o,
          in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
               d)  dal direttore generale dell'Istituto nazionale per
          il commercio estero (ICE), o, in  caso  di  sua  assenza  o
          impedimento, da un suo delegato.
             Le  condizioni  e  le  modalita'  per la concessione dei
          finanziamenti di cui al primo comma del  presente  articolo
          nonche'  l'importo  massimo  degli stessi saranno stabiliti
          con decreto del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed  il  risparmio,  tenuto
          conto  del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo
          1976, n.  71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del
          fondo  le  richieste  relative alle piccole e medie imprese
          comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti  fra
          le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale
          pubblico che operano per la commercializzazione  all'estero
          dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
             La  disposizione  di  cui  al  primo  comma del presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad
          incrementare la domanda estera del settore.
             E'  autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo
          comma della somma di lire  375  miliardi  per  il  triennio
          1981-83  in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di
          lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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