Legge Ordinaria n. 31 del 14/02/1990 (Pubblicata nella G. U del 24 febbraio 1990 n. 46)
Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilita' sul latte, relativi al mese di aprile 1988.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  sovrattassa  prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 16
giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1› agosto 1978,  n.  426,
non  si  applica  nel  caso  del  ritardato pagamento del prelievo di
corresponsabilita' sul latte relativo al mese di aprile 1988  purche'
detto  versamento sia avvenuto entro il 30 settembre 1988. Non si da'
luogo al rimborso di sovrattasse eventualmente gia' corrisposte.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 14 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
             Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 282/1978 (Modalita' di
          applicazione dei regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e
          n.  1822/77 della Commissione, relativi alla istituzione di
          un prelievo  di  corresponsabilita'  sulla  produzione  del
          latte bovino) e' il seguente:
             "Art.   10.   -   Il  controllo  sull'adempimento  delle
          disposizioni previste dai regolamenti CEE numeri 1079/77  e
          1822/77  e  dal presente decreto e' affidato agli ufficiali
          ed agenti di polizia tributaria.
             Salve   le   disposizioni  del  codice  penale,  per  le
          infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si
          applica  la  soprattassa  pari al 50 per cento dell'entita'
          del prelievo di corresponsabilita' dovuta, nell'ipotesi  in
          cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente,
          ma    comunque    antecedentemente    alla    constatazione
          dell'infrazione   ai  sensi  dell'articolo  successivo.  La
          soprattassa  e'  ridotta  al  20  per  cento   qualora   il
          versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da
          quello della scadenza del  termine  previsto.  In  caso  di
          omesso  versamento, la soprattassa e' dovuta in misura pari
          al doppio del prelievo.
             Qualora il prelievo di corresponsabilita' sia versato in
          misura inferiore al dovuto,  la  soprattassa  prevista  dal
          comma  precedente  si  applica,  nelle stesse misure, sulla
          differenza versata tardivamente o non corrisposta.
             In  caso  di  irregolare  tenuta  della  contabilita' di
          magazzino di cui all'art. 4 del presente decreto si applica
          la  pena  pecuniaria  da  lire  centocinquantamila  a  lire
          unmilione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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