Legge Ordinaria n. 331 del 12/11/1990 (Pubblicata nella G. U del 15 novembre 1990 n. 267)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni
fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base
ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per  il
contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192,  compresi  quelli  prodotti
fino al 26 luglio 1990 dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e g),
e dall'articolo 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera
H), punto 1), lettere b), c) e d),  della  tabella  B  allegata  alla
legge 19 marzo 1973, n. 32. Il  termine  previsto  dall'articolo  10,
comma  5,  del  predetto  decreto-legge  n.   192   del   1990,   per
l'effettuazione del versamento  della  differenza  di  imposta  sulle
giacenze degli alcoli dichiarate, viene  fissato  nel  decimo  giorno
successivo alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base del decreto-legge  22  maggio  1990,  n.  120,  compresi  quelli
relativi all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto, limitatamente
alla  imposizione  del  diritto   erariale   sulle   acque   minerali
condizionate a partire dal 23 maggio 1990  ed  immesse  in  commercio
fino alla data del 21 luglio dello stesso anno; il  diritto  erariale
dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1
luglio al 21 luglio 1990 deve  essere  versato  entro  il  giorno  30
novembre con le stesse modalita' previste dal  decreto  del  Ministro
delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
167 del 19 luglio 1990. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 12 novembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del 
                                    Consiglio dei Ministri 
                                  FORMICA, Ministro delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  15  settembre  1990, n. 261, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          219 del 19 settembre 1990.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 6 dicembre 1990.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)