Legge Ordinaria n. 342 del 22/11/1990 (Pubblicata nella G. U del 24 novembre 1990 n. 275)
Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  fondo  per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del
Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera
con decorrenza dal 1  gennaio 1990, ed e' integrato, per  il  periodo
1    gennaio-30   giugno  1990,  dalla  quota  di  cui  al  comma  13
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266, nonche', fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di
lire 38.533.200.000.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 44/1990
          (Regolamento per  il  recepimento  delle  norme  risultanti
          dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  del 26 settembre
          1989 concernente il personale  del  comparto  Ministeri  ed
          altre   categorie   di  cui  all'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.  68)  e'  il
          seguente:
             "2.  Per le finalita' di cui all'art. 7, a decorrere dal
          1    luglio   1990   e'   costituito,    presso    ciascuna
          amministrazione,  un  fondo  annuo denominato "Fondo per il
          miglioramento   dell'efficienza   dei   servizi"   che   e'
          alimentato:
               a)  dall'importo  di  cui  al comma 5 dell'art. 49 del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio  1987,  n.
          266,  incrementato  dal corrispettivo di quindici ore annue
          pro-capite di lavoro  straordinario  negli  importi  al  31
          dicembre 1989;
               b)  dalle somme stanziate per il compenso incentivante
          la produttivita' di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  13  aprile 1984, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149  del  31  maggio
          1984;
               c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di
          cui agli articoli 11 e 12, primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
               d)  dalla  quota  del  monte  salari  annuo relativo a
          ciascuna amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  8  maggio  1987,  n.  266,
          incrementato di una quota  pari  allo  0,65%  dello  stesso
          monte salari".
             -  Il  testo  del  comma  13  dell'art. 50 del D.P.R. n.
          266/1987 e' il seguente:
             "13. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  1   febbraio
          1986,  n. 13, relative al 'fondo di incentivazione' ed alle
          norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico  impiego
          29   marzo   1983,  n.  93,  in  ordine  alla  negoziazione
          decentrata, il perseguimento  degli  obiettivi  di  cui  ai
          commi   precedenti   sara'   finanziato  con  il  fondo  di
          incentivazione costituito dallo 0,80 per  cento  del  monte
          salari  relativo a ciascuna struttura propria del comparto,
          dal risparmio di una  quota  di  lavoro  straordinario  non
          inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre risorse
          relative ai compensi, ai premi o  indennita'  previsti  per
          finalita' analoghe".

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