Legge Ordinaria n. 36 del 21/02/1990 (Pubblicata nella G. U del 28 febbraio 1990 n. 49)
Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  terzo  comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' sostituito dal seguente:
  "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da
bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le  armi  ad  aria
compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che
si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per
i  quali  la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in
relazione alle  rispettive  caratteristiche,  l'attitudine  a  recare
offesa alla persona".
  2.  All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando  sono
comunque  detenuti  o portati per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso,  salvataggio  o  attivita'  di  protezione
civile".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Non  sono  riportati i testi vigenti degli articoli della
          legge n.  110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in
          quanto  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31
          marzo 1990  si  procedera'  alla  pubblicazione  del  testo
          aggiornato  della predetta legge n.  110/1975, ivi comprese
          le modifiche introdotte dalla presente legge.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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