Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 363 del 26/11/1990 Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1990, n. 283
Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il limite massimo dell'ammontare complessivo dei contributi obbligatori delle imprese di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali, di cui all'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, per le spese necessarie all'applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, e' elevato a lire 1.500 milioni. 2. Successivi adeguamenti del limite di cui al comma 1 possono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sentite le organizzazioni di categoria interessate. 3. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari stabilisce l'importo che le imprese interessate devono corrispondere ai fini del rilascio delle certificazioni da parte dell'Istituto medesimo. 4. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari invia al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attivita' dell'Istituto, con particolare riguardo alle attivita' di ispezione, di analisi, di controllo e di certificazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 21 del R.D.L. n. 501/1923 (Disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali) e' il seguente: "Art. 21. - Alle spese per l'applicazione del presente decreto, sara' provveduto mediante contributi obbligatori di tutti gli industriali fabbricanti di conserve alimentari del Regno confederati a norma del presente decreto, in proporzione dell'importo annuale dei salari risultanti dal libro-paga. L'ammontare complessivo dei contributi non potra' superare la somma di L. 50.000.000 (limite elevato da ultimo a L. 700.000.000 dall'art. 1 della legge n. 896/1982 - n.d.r.). La determinazione della quota di contributo a carico delle singole ditte e' fatta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto confederale. A questo effetto, nel mese di gennaio di ogni anno, gli industriali dovranno trasmettere al predetto istituto, in piego raccomandato, la dichiarazione del totale dei salari risultante mensilmente dal loro libro-paga nell'anno precedente, in base al quale ammontare l'Istituto fissera' la somma dovuta per contributo da ciascuno degli industriali stessi. Per l'anno in corso la dichiarazione sara' fatta entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Contro tale determinazione gli interessati possono ricorrere entro quindici giorni dalla notifica di essa allo stesso consiglio di amministrazione, e contro la decisione di questo e' ammesso ricorso, entro i trenta giorni dalla relativa notifica, al Ministero dell'industria e del commercio, che decide inappellabilmente. La riscossione dei contributi sara' fatta dall'Istituto confederale nelle forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte erariali. L'Istituto confederale e' autorizzato a ricevere lasciti e donazioni da enti o privati interessati alla prosperita' e allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la sua conversione in legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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