Legge Ordinaria n. 363 del 26/11/1990 Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1990, n. 283
Aumento dell'ammontare massimo complessivo dei contributi dovuti dalle imprese conserviere alimentari a favore dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  limite  massimo  dell'ammontare  complessivo dei contributi
obbligatori  delle  imprese  di  conserve  alimentari  preparate  con
sostanze  vegetali  e  animali,  di  cui  all'articolo  21  del regio
decreto-legge 8 febbraio 1923, n.  501,  convertito  dalla  legge  17
aprile  1925,  n.  473,  e  successive  modificazioni,  per  le spese
necessarie  all'applicazione  del  decreto  stesso  e   delle   altre
disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per
le conserve alimentari, e' elevato a lire 1.500 milioni.
  2.  Successivi  adeguamenti  del  limite  di cui al comma 1 possono
essere  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del
commercio   e   dell'artigianato,   su   proposta  del  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto nazionale per le  conserve  alimentari,
sentite le organizzazioni di categoria interessate.
  3.  Il  consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le
conserve alimentari stabilisce l'importo che le  imprese  interessate
devono  corrispondere  ai  fini  del rilascio delle certificazioni da
parte dell'Istituto medesimo.
  4.  Il  consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le
conserve alimentari invia al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  entro  il  30 aprile di ogni anno, una dettagliata
relazione sull'attivita' dell'Istituto, con particolare riguardo alle
attivita' di ispezione, di analisi, di controllo e di certificazione.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 26 novembre 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  21  del  R.D.L.  n.  501/1923
          (Disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve
          alimentari preparate con sostanze vegetali) e' il seguente:
             "Art.  21.  - Alle spese per l'applicazione del presente
          decreto, sara' provveduto mediante  contributi  obbligatori
          di tutti gli industriali fabbricanti di conserve alimentari
          del Regno confederati a  norma  del  presente  decreto,  in
          proporzione  dell'importo annuale dei salari risultanti dal
          libro-paga.  L'ammontare  complessivo  dei  contributi  non
          potra'  superare  la somma di L. 50.000.000 (limite elevato
          da ultimo a L.  700.000.000  dall'art.  1  della  legge  n.
          896/1982 - n.d.r.).
             La  determinazione  della  quota  di contributo a carico
          delle   singole   ditte   e'   fatta   dal   consiglio   di
          amministrazione dell'Istituto confederale.
             A  questo effetto, nel mese di gennaio di ogni anno, gli
          industriali dovranno trasmettere al predetto  istituto,  in
          piego  raccomandato, la dichiarazione del totale dei salari
          risultante  mensilmente  dal  loro   libro-paga   nell'anno
          precedente,  in base al quale ammontare l'Istituto fissera'
          la  somma  dovuta  per   contributo   da   ciascuno   degli
          industriali  stessi.  Per  l'anno in corso la dichiarazione
          sara' fatta entro due mesi dalla pubblicazione del presente
          decreto.
             Contro   tale  determinazione  gli  interessati  possono
          ricorrere entro quindici giorni dalla notifica di essa allo
          stesso  consiglio di amministrazione, e contro la decisione
          di questo e' ammesso ricorso, entro i trenta  giorni  dalla
          relativa   notifica,  al  Ministero  dell'industria  e  del
          commercio, che decide inappellabilmente.
             La  riscossione dei contributi sara' fatta dall'Istituto
          confederale nelle forme e con i privilegi stabiliti per  la
          riscossione delle imposte erariali.
             L'Istituto confederale e' autorizzato a ricevere lasciti
          e donazioni da enti o privati interessati alla  prosperita'
          e allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari.
             Il  presente  decreto sara' presentato al Parlamento per
          la sua conversione in legge".

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