Legge Ordinaria n. 397 del 17/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1990, n. 301
Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria tra l'Italia e l'URSS.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  assicurare  un  contributo  alla  stabilizzazione
dell'economia sovietica, la Repubblica italiana  provvede  a  fornire
all'Unione  delle  Repubbliche  socialiste  sovietiche  (URSS) o alla
Banca per le relazioni economiche con l'estero  dell'URSS  assistenza
finanziaria  mediante  crediti  fino ad un importo globale massimo in
linea capitale di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento
della  bilancia  dei  pagamenti  del predetto Paese, con l'intervento
diretto di aziende o istituti di credito italiani.
  2.  Condizioni,  modalita'  e  termini  dell'intervento di cui alla
presente  legge  saranno  determinati  d'accordo   con   il   Governo
dell'URSS.
  3. Sui crediti di cui al presente articolo e' accordata la garanzia
dello Stato per il  totale  rimborso  del  capitale  e  per  l'intero
pagamento degli interessi.
  4.  Il  Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti dei creditori
verso i debitori  in  conseguenza  dell'operativita'  della  suddetta
garanzia statale.
  5.  Alle  operazioni  di  cui  alla  presente legge si applicano le
disposizioni di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 10
del decreto-legge 14 marzo 1988, n 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo del comma 2-bis, secondo periodo, dell'art.
          10 del  D.L.   n.  70/1988  (Norme  in  materia  tributaria
          nonche'   per   la   semplificazione   delle  procedure  di
          accatastamento  degli  immobili  urbani)  e'  il  seguente:
          "L'aliquota   dello   0,25   per   cento  stabilita  per  i
          finanziamenti  all'esportazione  di  durata   superiore   a
          diciotto mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
          1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio  1983,  n. 53, e' ridotta allo 0,05 per cento e si
          applica anche alle operazioni  non  rientranti  nell'ambito
          della legge 24 maggio 1977, n. 277".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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