Legge Ordinaria n. 405 del 29/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1990, n. 303
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto  da  finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 118.400  miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso dei  prestiti,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata  dalla  legge
23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero  per
un importo complessivo non superiore a lire 4.000  miliardi  relativo
ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il  1991
- resta fissato, in termini di competenza, in lire  231.600  miliardi
per l'anno finanziario 1991. 
2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  253.156  miliardi  ed  in  lire   220.250
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992  e  1993,  il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire  63.400  miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  209.700  miliardi  ed  in  lire   153.750
miliardi. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
          -  Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          concernente  "Riforma  di  alcune  norme  di   contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio",  e'  il
          seguente:
          "Art.  11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro,
          di  concerto  con  il  Ministro  del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta al Parlamento, entro  il  mese  di  settembre,  il
          disegno di legge finanziaria.
          2.  La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di
          cui al comma 2 dell'art. 3 dispone annualmente il quadro di
          riferimento   finanziario   per  il  periodo  compreso  nel
          bilancio pluriennale e provvede, per il  medesimo  periodo,
          alla  regolazione  annuale  delle  grandezze previste dalla
          legislazione vigente  al  fine  di  adeguarne  gli  effetti
          finanziari agli obiettivi.
          3.  La Legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte,
          tasse e contributi, ne'  puo'  disporre  nuovi  e  maggiori
          spese,  oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
          contiene:
          a)  le  variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli
          scaglioni,   le   altre   misure   che    incidono    sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore,  con effetto di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
          b)  il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e
          del saldo netto da finanziare in termini di competenza  per
          ciascuno  degli  anni considerati dal bilancio pluriennale,
          comprese  le  eventuali  regolazioni  contabili   pregresse
          specificatamente indicate;
          c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che
          dispongono  spese  a  carattere  pluriennale,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
          d)  la  determinazione, in apposita tabella, della quota da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal  bilancio  pluriennale per le leggi di spesa permanente
          la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
          e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
          f)  gli  stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il
          rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme  vigenti
          che   prevedono   interventi   di   sostegno  dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale;
          g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis
          e le corrispondenti tabelle;
          h)  l'importo  complessivo  massimo  destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei  contratti  del  pubblico impiego, a norma dell'art. 15
          della legge 29 marzo 1983, n.  93, ed  alle  modifiche  del
          trattamento  economico e normativo del personale dipendente
          da  pubbliche  amministrazioni  non  compreso  nel   regime
          contrattuale;
          i)  altre  regolazioni meramente quantitative rinviate alla
          legge finanziaria dalle leggi vigenti.
          4.  La  Legge finanziaria indica altresi' quale quota delle
          nuove e maggiori entrate  per  ciacuno  anno  compreso  nel
          bilancio  pluriennale  non  puo'  essere  utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
          5.   In  attuazione,  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale nuove
          e maggiori spese correnti, riduzioni  di  entrata  e  nuove
          finalizzazioni  nette  da  iscrivere,  ai  sensi  dell'art.
          11-bis nel fondo speciale di  parte  corrente,  nei  limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e   contributive   e   delle   riduzioni   permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente.
          6.  In  ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura
          di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese  disposte  con
          la  legge  finanziaria non possono concorrere a determinare
          tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti  che
          in conto capitale, incompatibili con le regole determinate,
          ai sensi dell'art. 3 del comma 2, lettera e), nel documento
          di  programmazione  economico-finanziaria,  come deliberato
          dal Parlamento".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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