Legge Ordinaria n. 418 del 15/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1991, n. 1
Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la realizzazione del Festival dei Due
Mondi e di garantirne la continuita'  e'  assegnato  alla  Fondazione
Festival  dei  Due  Mondi  di  Spoleto,  riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, di cui e' dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1988, un contributo di
lire 3 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1990,  1991  e  1992,  da
iscrivere  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  per  i  beni
culturali e ambientali.
  2.  La  Fondazione  di  cui  al  comma  1  e'  tenuta a trasmettere
annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i  bilanci
preventivo  e  consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione
competenti.
  3.  A  decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo
si provvede con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23
agosto 1988, n. 362.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
              Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
          5  agosto  1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme   di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362,  e'  il
          seguente:
             "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
              (omissis);
              d)  la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da  iscrivere  nel  bilancio   di   ciascuno   degli   anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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