Legge Ordinaria n. 422 del 29/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1991, n. 5
Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Nuovi importi degli assegni di superinvalidita'
 
  1.  A  decorrere  dal  1›  maggio 1990 gli importi base annui degli
assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata
al  testo  unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni  di guerra,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1978,  n.  915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986,
n. 656, e successive  modificazioni,  sono  aumentati  come  indicato
nell'allegato I alla presente legge.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  La legge n. 656/1986 reca: "Modifiche ed integrazioni
          alla normativa sulle pensioni di guerra".

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