Legge Ordinaria n. 428 del 29/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1 
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il  termine  di  un  anno
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive della Comunita' economica europea comprese  nell'elenco  di
cui all'allegato A della presente legge. 
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  di  concerto  con   il
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con
i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate. 
3. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B  della  presente
legge sono trasmessi alla Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
Repubblica perche' su di essi sia  espresso,  entro  sessanta  giorni
dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono  emanati
anche in mancanza di detto parere. 
 
          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Poiche' le direttive, i regolamenti e  le  decisioni  della
          Comunita'  europea  sono  state  pubblicate  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) solamente  a
          partire  dal 1987, gli estremi di pubblicazione riguardanti
          le direttive anteriori a  tale  anno  si  riferiscono  alla
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Nota all'art. 1:
          - La Legge 23 agosto 1988, n. 400,  disciplina  l'attivita'
          di  Governo  e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri. L'art.  14 recita;
          "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti  legislativi
          adottati  dal  Governo  ai  sensi  dell'articolo  76  della
          Costituzione sono emanati dal Presidente  della  Repubblica
          con   la  denominazione  di  "decreto  legislativo"  e  con
          l'indicazione, nel preambolo, della legge  di  delegazione,
          della  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri e degli
          altri adempimenti del procedimento prescritti  dalla  legge
          di delegazione.
          2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro
          il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del
          decreto  legislativo  adottato  dal Governo e' trasmesso al
          Presidente della  Repubblica,  per  la  emanazione,  almeno
          venti giorni prima della scadenza.
          3.  Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita'
          di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
          Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi  per
          uno  o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
          finale stabilito dalla legge  di  delegazione,  il  Governo
          informa  periodicamente  le  Camere  sui  criteri che segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
          4.  In  ogni  caso,  qualora  il   termine   previsto   per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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