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Legge Ordinaria n. 429 del 29/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 12 gennaio 1991, n. 10
Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  In  favore  dei  familiari  a  carico  dei  cittadini  italiani
trattenuti in Iraq o in Kuwait a seguito degli eventi  del  2  agosto
1990 e rimasti privi di reddito da lavoro,  i  quali  si  trovino  in
Italia o siano rimpatriati, e' concessa, per un periodo non superiore
a 120 giorni, una indennita'  giornaliera  di  lire  30.000  ciascuno
dalla data di decorrenza dello stato di necessita' al  rimpatrio  nel
primo caso, ovvero dalla data del loro rimpatrio  nel  secondo  caso.
Detta indennita' non concorre alla formazione del reddito complessivo
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  2.  La  domanda  corredata  della  documentazione  comprovante   la
condizione di familiare a carico ai sensi dell'articolo 12 del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' della attestazione
della  rappresentanza  diplomatica  in  Bagdad  comprovante  che   il
capofamiglia sia stato trattenuto in Iraq  o  in  Kuwait  e  che  sia
rimasto privo di reddito da  lavoro,  deve  essere  presentata  dagli
interessati alla  prefettura  territorialmente  competente  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  ovvero
dalla data del loro rientro in Italia, se successiva. 
 
    

            AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

    
          Nota all'art. 1: 
             - L'art. 12 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 
          2 del D.L. n. 70/1988 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge n. 154/1988 e' cosi' formulato: 
             "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia (*)). -  1.
          Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: 
               a) lire 360 mila per  il  coniuge  non  legalmente  ed
          effettivamente separato (*); 
               b) le seguenti somme per i  figli,  compresi  i  figli
          naturali riconosciuti, i figli adottivi e  gli  affidati  o
          affiliati, minori di  eta'  o  permanentemente  inabili  al
          lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei  anni
          dediti agli studi o a tirocinio gratuito: 
               lire 48 mila per un figlio; 
               lire 96 mila per due figli; 
               lire 144 mila per tre figli; 
               lire 192 mila per quattro figli; 
               lire 240 mila per cinque figli; 
               lire 288 mila per sei figli; 
               lire 366 mila per sette figli; 
               lire 384 mila per otto figli; 
               lire 48 mila per ogni altro figlio (*); 
               c) lire 96 mila per ciascuna  delle  persone  indicate
          nell'art. 433 del codice  civile,  tranne  quelle  indicate
          alla  lettera  b),  che  conviva  con  il  contribuente   o
          percepisca   assegni   alimentari   non    risultanti    da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria (*). 
            2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del
          comma 1 spetta in misura doppia: 
               a)  se  il  contribuente  e'  coniugato  con   l'altro
          genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera
          a) del comma 1; 
               b) se l'altro genitore  manca  e  il  contribuente  e'
          coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato; 
               c) per i figli rimasti  esclusivamente  a  carico  del
          contribuente  nei  casi  di  annullamento,  scioglimento  o
          cessazione degli effetti civili del matrimonio con  l'altro
          genitore e di separazione legale ed effettiva da questi; 
               d) per i figli naturali  non  riconosciuti  dall'altro
          genitore; 
               e) per i figli naturali riconosciuti anche  dall'altro
          genitore ma esclusivamente a carico del contribuente; 
               f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati
          del solo contribuente. 
             3. Se l'altro genitore manca o  non  ha  riconosciuto  i
          figli naturali e il contribuente  non  e'  coniugato  o  e'
          legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono
          figli adottivi, affidati o affiliati del solo  contribuente
          e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente
          separato, la detrazione prevista alla lettera a) del  comma
          1 si applica per il primo figlio e la somma  detraibile  in
          relazione al numero  dei  figli,  comprendendo  tra  questi
          anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di
          lire 96 mila (*). 
             4. Le detrazioni per  carichi  di  famiglia  spettano  a
          condizione che le persone alle  quali  si  riferiscono  non
          abbiano  redditi  propri  per  ammontare   complessivamente
          superiore a  4  milioni  di  lire,  al  lordo  degli  oneri
          deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei  redditi
          o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli
          adottivi e gli affidati o  affiliati,  l'attestazione  deve
          essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi  di  cui  alle
          lettere c) ed e) del comma 2  la  detrazione  per  i  figli
          spetta in misura doppia a condizione  che  il  contribuente
          attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico. 
             5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate
          a mese e competono dal mese in cui  si  sono  verificate  a
          quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 
             6. Ai fini del limite di reddito di cui al  comma  4  si
          tiene conto anche dei  redditi  esenti  dall'imposta  e  di
          quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
          ad imposta sostitutiva, se  di  ammontare  complessivamente
          superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto: 
               a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi
          dallo Stato; 
               b) delle pensioni sociali; 
               c) delle pensioni  di  guerra  e  relative  indennita'
          accessorie; 
               d) delle pensioni, indennita' e assegni  erogati,  dal
          Ministero dell'interno ai ciechi  civili,  ai  sordomuti  e
          agli invalidi civili; 
               e)  degli  assegni  accessori  annessi  alle  pensioni
          privilegiate di prima categoria; 
               f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al  valore
          militare". 
             (*)  Per  opportuna   informazione   si   procede   alla
          pubblicazione dell'art. 2 del D.P.C.M.  29  settembre  1989
          (Adeguamento degli scaglioni delle  aliquote  Irpef,  delle
          detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.   154),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
          1989, che cosi' recita: 
             "Art. 2.  -  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gli importi delle detrazioni di  imposta  e
          dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e  13  del
          citato testo unico delle imposte sui redditi e dai commi 1,
          2 e 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69  del  1989
          sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento. 
             La  misura  di  ciascun  importo  resta  pertanto  cosi'
          determinata: 
               a) detrazione per il coniuge a carico: L. 636.600  per
          l'anno 1990; 
               b) detrazione per i figli minori  di  eta'  a  partire
          dall'anno 1990: 
          per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . .  lire  50.928
          per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . " 101.856 per
          tre figli . . . . . . . . . . . . . . .  .  "  152.784  per
          quattro figli . . . . . . . . . . . . .  .  "  203.712  per
          cinque figli . . . . . . . . . . . . . . " 254.640 per  sei
          figli . . . . . . . . . . . . . . . . " 305.568  per  sette
          figli . . . . . . . . . . . . . .  .  "  356.496  per  otto
          figli . . . . . . . . . . . . . .  .  "  407.424  per  ogni
          altro figlio . . . . . . . . . . .  .  "  50.928  Nei  casi
          previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la
          detrazione per coniuge a carico si  applica  per  il  primo
          figlio e la somma detraibile in  relazione  al  numero  dei
          figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di L.
          101.856; 
               c) detrazione per altri familiari a carico: L. 101.856
          a partire dall'anno 1990; 
               d) limite di reddito di cui al comma  4  dell'art.  12
          del testo unico delle imposte sui redditi: L.  4.200.000  a
          partire dall'anno 1990; 
               e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di  cui
          al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle  imposte  sui
          redditi: L. 611.136 per l'anno 1990; 
               f) limite di reddito di lavoro dipendente  di  cui  al
          comma 2 del citato art. 13 del testo unico delle imposte 
          sui redditi: L. 11.700.000; 
               g) limite di reddito di lavoro autonomo e  di  impresa
          di cui al comma 4 del citato art. 13 del testo unico delle 
          imposte sui redditi: L. 6.400.000; 
               h)  ulteriore  detrazione  per   redditi   di   lavoro
          dipendente a partire  dall'anno  1990:  L.  190.980  se  il
          reddito di lavoro dipendente non supera L. 11.700.000; 
               i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo
          e di impresa  a  partire  dall'anno  1990:  L.  159.150  se
          l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di 
          impresa non supera L. 6.400.000. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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