Legge Ordinaria n. 48 del 16/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 19 marzo 1990 n. 65)
Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della
legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche
ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano gestito per  un  periodo  ininterrotto  di  almeno  tre  anni
farmacie   urbane   e   che  dimostrino  di  possedere  un'anzianita'
professionale di almeno cinque anni.
  2.  Successivamente  all'applicazione  delle disposizioni di cui al
comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane
o  rurali,  le  stesse  devono  essere  attribuite  a coloro che sono
risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione  di  farmacie
vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 marzo 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                              __________
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 1 della legge n. 892/1984 (Norme
          concernenti la gestione  in  via  provvisoria  di  farmacie
          rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e
          28 febbraio 1981, n. 34) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  I  farmacisti che gestiscono da almeno tre
          anni alla data di entrata in vigore  della  presente  legge
          una   farmacia   rurale   in   via  provvisoria,  ai  sensi
          dell'articolo 129 del testo unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265, e
          successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per
          una sola volta, a conseguire la titolarita' della farmacia,
          purche' la stessa  al  momento  della  presentazione  della
          domanda  di  cui  al  successivo  articolo  3 non sia stata
          assegnata  con  l'effettivo   rilascio   della   prescritta
          autorizzazione  o  non  sia  in via di assegnazione essendo
          stato espletato il concorso.
             Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma
          viene calcolato in via continuativa, ovvero per  sommatoria
          di  servizi  prestati, in qualita' di titolare, direttore o
          collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei  anni
          con  interruzioni  non superiori ad un semestre, purche' al
          momento dell'entrata in  vigore  della  presente  legge  il
          beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.
             E'  escluso  dal  beneficio il farmacista che abbia gia'
          trasferito la  titolarita'  di  altra  farmacia,  ai  sensi
          dell'articolo  12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968,
          n. 475".
             - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 892/1984 e'
          il seguente:
             "Art.  3.  - Le domande, debitamente documentate, devono
          pervenire, a pena  di  decadenza,  all'autorita'  sanitaria
          competente  per territorio entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
             L'accertamento  dei  requisiti  previsti  dagli articoli
          precedenti e' effettuato entro un mese dalla  presentazione
          delle domande".
                                   _________

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