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Legge Ordinaria n. 50 del 19/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 20 marzo 1990 n. 66)
Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  comma  3  dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e' sostituito dal seguente:
  "3.  Per  i  militari di leva residenti in localita' distanti oltre
300  e  fino  a  800  chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i
quali  la  durata  del viaggio tra tale sede e il comune di residenza
sia  di  oltre  8  e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le
licenze  brevi  dalla  normativa  vigente  e' elevato a venti giorni;
oltre  i  suddetti termini il limite massimo e' elevato a venticinque
giorni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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