Legge Ordinaria n. 55 del 19/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 23 marzo 1990 n. 69)
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito
dal seguente: 
"Art. 2-bis. - 1. Il  procuratore  della  Repubblica  o  il  questore
territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura
di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia  di  finanza  o
della polizia giudiziaria, ad indagini  sul  tenore  di  vita,  sulle
disponibilita' finanziarie e sul  patrimonio  dei  soggetti  indicati
all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la  misura  di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza  con
o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche',  avvalendosi  della
guardia  di  finanza  o  della  polizia  giudiziaria,   ad   indagini
sull'attivita' economica facente  capo  agli  stessi  soggetti,  allo
scopo anche di individuare le fonti di reddito. 
2. Accertano, in particolare, se  dette  persone  siano  titolari  di
licenze,  di  autorizzazioni,  di  concessioni  o   di   abilitazioni
all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se  beneficiano
di contributi, finanziamenti o mutui agevolati  ed  altre  erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate  da  parte
dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee. 
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del  coniuge,  dei
figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con  i
soggetti indicati al comma 1  nonche'  nei  confronti  delle  persone
fisiche o giuridiche, societa', consorzi  od  associazioni,  del  cui
patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente. 
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba
essere disposta la confisca  ai  sensi  dell'articolo  2-ter  vengano
dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il
questore, con la  proposta,  possono  richiedere  al  presidente  del
tribunale competente per l'applicazione della misura di  prevenzione,
di  disporre  anticipatamente  il  sequestro  dei  beni  prima  della
fissazione dell'udienza. 
5. Il presidente del tribunale provvede con  decreto  motivato  entro
cinque giorni dalla richiesta. Il  sequestro  eventualmente  disposto
perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro  treta  giorni
dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al  quarto  comma
dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi  si
applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso  articolo
2-ter. 
6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono  richiedere,
direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria,
ad  ogni  ufficio  della  pubblica  amministrazione,  ad  ogni   ente
creditizio nonche' alle  imprese,  societa'  ed  enti  di  ogni  tipo
informazioni e copia della  documentazione  ritenuta  utile  ai  fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. 
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del  giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli  articoli
253, 254 e 255 del codice di procedurea penale". 
 
            AVVERTENZA:
              Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 25
          maggio 1990 si procedera' alla  ripubblicazione  del  testo
          della  presente  legge  corredato  delle  relative note, ai
          sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione
          del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla promulgazione
          delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente
          della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della
          Repubblica italiana, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

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