Legge Ordinaria n. 57 del 19/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 24 marzo 1990 n. 70)
Istituzione dell'Autorita' per l'Adriatico.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                      Autorita' per l'Adriatico 
  1. E' istituita, nell'ambito  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, l'Autorita' per l'Adriatico, presieduta dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  o  dal  Ministro  delegato  a  presiedere  la
Conferenza medesima, composta dai Ministri della  marina  mercantile,
dell'ambiente,  degli  affari  esteri,  dei  lavori  pubblici,  della
sanita',  per   il   coordinamento   delle   politiche   comunitarie,
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  e  dai
presidenti   delle   giunte   regionali   delle   regioni    Abruzzo,
Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Marche,  Molise,  Puglia  e
Veneto.  Alle  riunioni  dell'Autorita'  sono  invitati  i   Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 
  2. L'Autorita' esercita le funzioni gia' attribuite al Comitato per
la difesa del mare Adriatico, istituito con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, e in particolare: 
    a) adotta, su proposta del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto
con il Ministro della marina mercantile, il piano di risanamento  del
mare Adriatico; 
    b) provvede al coordinamento degli  interventi  di  emergenza  su
proposta del Ministro della marina mercantile,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente, approvando altresi' il piano degli interventi
urgenti  a  tutela  della  balneabilita';  all'attuazione  di   detti
interventi  provvede  il  Ministro  della  marina  mercantile   anche
mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12  novembre  1982,  n.
829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982,  n.
938; 
    c)  provvede  al  coordinamento  delle  attivita'  di  ricerca  e
sperimentazione per la salvaguardia del mare  Adriatico  su  proposta
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica, di concerto con il Ministro della  marina  mercantile  e
con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e
di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati; 
    d) definisce  i  criteri  per  il  riparto  delle  disponibilita'
finanziarie di cui alle lettere a) e  b);  impartisce  direttive  nei
confronti delle  amministrazioni  statali,  regionali  e  degli  enti
locali; approva accordi di programma in attuazione  degli  interventi
previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni
di  controllo  e  di  vigilanza  sull'attuazione  dei  piani  e   dei
programmi; 
    e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento; 
    f) esprime parere  sulle  proposte  per  accordi  internazionali,
anche scientifici, per la tutela del mare Adriatico. 
  3. L'Autorita' puo' richiedere, su temi specificamente determinati,
il parere del Comitato nazionale per la  difesa  del  suolo,  di  cui
all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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