Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 67 del 23/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 30 marzo 1990 n. 75)
Modifica all'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.
Modifica all'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente le limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole, la cifra: "20" e' sostituita dalla seguente: "50".
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La legge n. 599/1966 reca: "Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole". Il testo del relativo articolo unico, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Articolo unico. - Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extra urbana non superi 50 chilometri e le difficolta' ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le Amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura, soggiorno e turismo, puo', con proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola. I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila". La sanzione dell'ammenda di cui al secondo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dell'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazioe all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila". La legge 31 marzo 1971, n. 201, ha cosi' disposto: "Le disposizioni della legge 20 giugno 1966, n. 599, in materia di limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole, sono applicabili anche all'isola d'Ischia indipendentemente dalla lunghezza della sua rete stradale extra-urbana".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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