Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 73 del 11/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 11 aprile 1990 n. 85)
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Amnistia) 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia: a) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecunaria, sola o congiunta a detta pena; b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando e' noto l'autore della pubblicazione; c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previsti dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte; 2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte; 3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose; 4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale; d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge; e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza; f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato e' aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista da numero 1, nonche' da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte; g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale; h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente; i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'Allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica. 2. A seguito dell'applicazione dell'amnstia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato e' esonerato dalla prestazione del servizio di leva. 3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
AVVERTENZA: Non sono riportate in calce alla presente legge le relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - di domani 12 aprile 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dell'amnistia corredato delle relative note.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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