Legge Ordinaria n. 84 del 19/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 26 aprile 1990 n. 96)
Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli
istituti centrali e dell'Ufficio centrale per  i  beni  archivistici,
sentito il Consiglio nazionale per i  beni  culturali  e  ambientali,
approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  un  programma  di  interventi   nell'ambito   delle
attivita'   e   dei   compiti   istituzionali    di    catalogazione,
inventariazione, prevenzione e  salvaguardia  dei  beni  culturali  e
ambientali. 
  2. Il programma e' finalizzato: 
    a)  all'avvio  di  un  piano  organico   di   inventariazione   e
catalogazione, secondo  criteri  uniformi,  dei  beni  -  pubblici  e
privati - storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici,
storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari,
nonche'  di  tutti  quei  beni  che   costituiscono   una   rilevante
testimonianza della storia della civilta' e della cultura; 
    b) all'elaborazione di una carta conoscitiva  aggiornabile  della
situazione di rischio del patrimonio  di  cui  alla  lettera  a)  del
presente articolo, con relativa banca dati; 
    c) al potenziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e  formazione
finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio. 
  3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi  dell'identita'
culturale  della  Nazione,  per  quanto  riguarda  il  regime   della
circolazione, non sono assimilabili a merci. 
  4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  5. Il programma di cui al  comma  1  del  presente  articolo  entro
quindici giorni dalla sua approvazione  e'  inviato  alle  competenti
commissioni parlamentari. 
  6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere
a) e b), del presente articolo e' riservata una somma  non  inferiore
all'80 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 4,  comma  1,
della presente legge. 
  7. Gli elaborati catalografici  realizzati  dal  programma  di  cui
all'articolo 1 della presente legge e  tutti  quelli  precedentemente
redatti dalle soprintendenze competenti e dagli istituti  centrali  o
comunque da essi validati,  costituiranno  materiale  documentale  da
allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di  immobili
o aree, di singoli beni  mobili,  di  complessi  o  collezioni  e  da
utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  L'atto unico europeo e' stato ratificato con legge 23
          dicembre 1986, n. 909  (Ratifica  ed  esecuzione  dell'atto
          unico  europeo,  aperto  alla  firma  a  Lussemburgo  il 17
          febbraio 1986, con atto  finale  e  dichiarazioni  ad  esso
          allegate),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del
          29 dicembre 1986.

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