Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 85 del 19/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 aprile 1990 n. 97)
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: "L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 528/1982 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina. L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".
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