Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 86 del 26/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 aprile 1990 n. 97)
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 314 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 314. - (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agisto al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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