Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 9 del 25/01/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 gennaio 1990 n. 22)
Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria.
Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, e' sostituito dal seguente: " 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)". 2. Il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare la graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 10/1989 (Ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalita' di copertura dei posti previsti in aumento), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e determinata nella misura del 20 per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio si provvede: a) nella misura del 30 per cento dei posti mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari in qualita' di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, anche se abbiano superato i limiti di eta' per l'assunzione; la relativa graduatoria sara' formata tenendo conto della durata del servizio prestato in qualita' di dattilografo giudiziario e, in caso di parita', si applichera' l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) per i restanti posti in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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