Legge Ordinaria n. 9 del 25/01/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 gennaio 1990 n. 22)
Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104,
e' sostituito dal seguente:
  " 2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei
residui  posti  recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il
concorso riservato ai dipendenti in servizio e con  il  ricorso  alle
selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si
provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati  idonei  nella
graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)".
  2.  Il  Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di utilizzare la
graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  5 del D.L. n. 10/1989 (Ampliamento
          della dotazione organica del  personale  del  Ministero  di
          grazia   e   giustizia   -  Amministrazione  giudiziaria  e
          modalita' di copertura dei posti previsti in aumento), come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 5. - 1. Alla copertura dei posti recati in aumento
          dall'articolo 4, dedotte le aliquote  dei  posti  riservati
          alle  assunzioni  di  personale appartenente alle categorie
          protette e  determinata  nella  misura  del  20  per  cento
          l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio
          si provvede:
               a)  nella  misura  del 30 per cento dei posti mediante
          l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio  negli
          uffici  giudiziari in qualita' di dattilografi ai sensi del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1971,  n.
          276,  e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162,
          anche  se  abbiano  superato   i   limiti   di   eta'   per
          l'assunzione; la relativa graduatoria sara' formata tenendo
          conto della durata del servizio  prestato  in  qualita'  di
          dattilografo   giudiziario   e,  in  caso  di  parita',  si
          applichera' l'articolo 5 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
               b) per i restanti posti in attuazione dell'articolo 16
          della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,   e   successive
          modificazioni,  con  le  procedure disciplinate dal decreto
          del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  18  settembre
          1987,  n.  392,  e dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri in data 27  dicembre  1988,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31  dicembre 1988, fatta
          eccezione per l'articolo 19 della legge 24  dicembre  1986,
          n. 958.
             2.  Ferme  restando le aliquote dei posti riservati alle
          assunzioni  di  personale   appartenente   alle   categorie
          protette,  alla  copertura  dei  residui  posti  recati  in
          aumento  dall'articolo  4,  non  coperti  con  il  concorso
          riservato  ai  dipendenti in servizio e con il ricorso alle
          selezioni  effettuate  tra  gli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento,   si   provvede   mediante  l'assunzione  dei
          candidati risultati idonei nella graduatoria  del  concorso
          bandito ai sensi del comma 1, lettera a)".

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