Legge Ordinaria n. 10 del 09/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                (Finalita' ed ambito di applicazione) 
1. Al fine di migliorare i processi di  trasformazione  dell'energia,
di ridurre i consumi di energia e  di  migliorare  le  condizioni  di
compatibilita' ambientale dell'utilizzo  dell'energia  a  parita'  di
servizio reso e di qualita' della vita, le norme del presente  titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo  con  la  politica  energetica
della Comunita' economica europea, l'uso razionale  dell'energia,  il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e  nell'utilizzo
di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia,  la
riduzione dei consumi specifici di energia nei  processi  produttivi,
una piu'  rapida  sostituzione  degli  impianti  in  particolare  nei
settori a piu' elevata intensita'  energetica,  anche  attraverso  il
coordinamento  tra  le  fasi  di  ricerca  applicata,   di   sviluppo
dimostrativo e di produzione industriale. 
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni  organiche
dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato
delle fonti di energia, anche  convenzionali,  al  miglioramento  dei
processi tecnologici  che  utilizzano  o  trasformano  energia,  allo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione  delle
materie prime energetiche di importazione. 
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di
energia o assimilate: il sole,  il  vento,  l'energia  idraulica,  le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei
rifiuti  organici  ed  inorganici  o  di  prodotti   vegetali.   Sono
considerate  altresi'  fonti  di  energia   assimilate   alle   fonti
rinnovabili di energia:  la  cogenerazione,  intesa  come  produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e  di  calore,  il  calore
recuperabile nei fiumi di scarico e da impianti termici, da  impianti
elettrici e da  processi  industriali,  nonche'  le  altre  forme  di
energia recuperabile in processi,  in  impianti  e  in  prodotti  ivi
compresi i risparmi di energia conseguibili nella  climatizzazione  e
nell'illuminazione  degli  edifici  con   interventi   sull'involucro
edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta
ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 
1987,  n.  441,  e  al  decreto-legge  9  settembre  1988,  n.   397,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. 
4. L'utilizzazione delle fonti di  energia  di  cui  al  comma  3  e'
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita' e  le  opere
relative  sono  equiparate  alle  opere  dichiarate  indifferibili  e
urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano invariati il valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
          -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
          1982, n.  915, emanato in base alla  delega  operata  dalla
          legge  9  febbraio  1982, n. 42 reca norme per l'attuazione
          delle direttive CEE  n.  75/442  relativa  ai  rifiuti;  n.
          76/403,  relativa  allo smaltimento dei policlorodifenili e
          dei policlorotrifenili;  n.  78/319,  relativa  ai  rifiuti
          tossici    e    nocivi.   Tale   provvedimento   e'   stato
          successivamente modificato dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55
          convertito,  con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n.
          131; del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge
          27  febbraio  1984, n. 18; dalla legge 27 dicembre 1983, n.
          730; dal D.L. 29 maggio 1984, n. 176, convertito  in  legge
          25 luglio 1984, n. 381 dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.
          -  Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
          modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  441  (testo
          coordinato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del
          31 ottobre 1987) reca:  "Disposizioni  urgenti  in  materia
          dei rifiuti".
          - Il decreto-legge  9  settembre  1988, n. 397, convertito,
          con   modificazioni  dalla  legge 9 novembre 1988,  n.  475
          (testo  coordinato  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
          n. 264 del 10 novembre 1988)  reca "Disposizioni urgenti in
          materia di smaltimento dei rifiuti industriali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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