Legge Ordinaria n. 102 del 25/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1991, n. 75
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni
relative  all'assoggettamento  di  talune  plusvalenze   ad   imposta
sostitutiva  delle imposte sui redditi, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2.  Per  le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28
settembre 1990 relativamente ai  corrispettivi  percepiti  dopo  tale
data,  nonche'  per  quelle  derivanti  da cessioni effettuate dal 29
settembre 1990 fino al 27 gennaio 1991 si applicano  le  disposizioni
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917. Tuttavia
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli  effetti  prodotti  ed  i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990, n.  350,
in  forza  dei  quali sono state operate le ritenute dal 29 settembre
1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel  termine  del
15  aprile 1991 con le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 3
del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.
  3.  Alle  plusvalenze  realizzate  dal  28 gennaio al 31 marzo 1991
continua  ad   applicarsi   la   disciplina   dell'articolo   3   del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni
introdotte al citato decreto-legge n.  27  del  1991  dalla  presente
legge,  l'opzione  prevista  dal comma 2 dell'articolo 3 dello stesso
decreto-legge puo'  essere  esercitata,  con  effetto  per  tutte  le
cessioni  ancora  da  effettuare nell'anno 1991, all'atto della prima
cessione successiva al 31 marzo 1991. Se anteriormente non  e'  stata
esercitata  l'opzione,  le  plusvalenze nel frattempo realizzate sono
assoggettate alla disciplina  prevista  dall'articolo  2  del  citato
decreto-legge  n.  27 del 1991, come modificato dalla presente legge;
nei confronti di coloro che  hanno  esercitato  l'opzione  e  non  la
confermano  all'atto  della prima cessione effettuata successivamente
al 31 marzo 1991, l'imposta  si  applica  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  2  del  citato  decreto-legge  n.  27  del  1991,  come
modificato dalla  presente  legge,  e  l'imposta  sostitutiva  pagata
anteriormente costituisce
credito  di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina recata
da tale articolo; gli stessi soggetti  possono  avvalersi  di  questa
disposizione  nella  dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso
in cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.
  4.  Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1
del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,  le  plusvalenze  derivanti
dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di
societa' diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da
lavoratori  dipendenti,  emesse  a  fronte  di  aumenti di capitale a
pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da
oltre   cinque   anni   dalla   data  di  sottoscrizione;  la  stessa
disposizione si applica per le  plusvalenze,  realizzate  da  persone
fisiche,  e derivanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette
societa', che vengono ammesse  alla  borsa  o  al  mercato  ristretto
successivamente  alla  data di entrata in vigore della presente legge
ed entro il 31 dicembre 1992.
  5.  All'articolo  17  della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "  1-bis.  Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi princi'pi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il
credito  o  il  buono  di  imposta  possa  essere  concesso anche per
l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili
ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per
effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito  o  il
buono  di imposta sara' commisurato anche all'ammontare dell'acquisto
o sottoscrizione e non  potra'  superare,  per  ciascuna  annualita',
l'importo di un milione di lire".
  6.  All'articolo  18  della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "  1-bis.  Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi princi'pi e criteri direttivi, sara'  previsto  il  riordino
del   trattamento   tributario  dei  redditi  diversi  derivanti  dal
qualunque forma di cessione di partecipazioni in societa'  o  enti  e
dei  diritti  connessi,  nonche' dei redditi derivanti dall'attivita'
dei fondi di  investimento.  Saranno  altresi'  previste  particolari
disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od
obbligazioni  convertibili,  emesse  da   societa'   che   esercitano
attivita'  in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da
parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse  alla
borsa  o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in
vigore dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1.  Particolari
disposizioni  verranno  altresi'  adottate per tener conto, nel costo
fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di societa' di
cui  all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  diverse  da  quelle finanziarie e immobiliari. Sara'
assicurato il coordinamento sistematico  delle  disposizioni  emanate
con  quelle  del citato testo unico, con particolare riferimento alle
norme di cui agli articoli 81 e 82".
 
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n.  27,  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          23 del 28 gennaio 1991.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 31.

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