Legge Ordinaria n. 110 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1991, n. 81
Modalita' di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La disposizione di cui al quarto  comma  dell'articolo  9  della
legge  10  febbraio  1982,  n.  39,  non  si  applica agli alloggi di
servizio di proprieta' delle aziende dipendenti dal  Ministero  delle
poste  e  delle  telecomunicazioni,  che  siano  stati  assegnati  al
personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di:
    a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite
massimo di eta';
    b) dispensa dal servizio per infermita' quando  vi  sia  comunque
titolo  al  trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di
pensione privilegiata;
    c) decesso, con o senza titolo a  pensione,  finche'  permangono,
per  i familiari conviventi con l'assegnatario alla data dell'evento,
le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo  a  trattamento
di  riversibilita',  e  qualora  il  reddito  complessivo  del nucleo
familiare, da certificare annualmente, non superi il  limite  massimo
stabilito  ai  sensi  dell'articolo  22 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni e integrazioni, per  concorrere  alla
assegnazione degli alloggi.
  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1 e' dovuto il canone di cui agli
articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e  succes-
sive modificazioni e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto
si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento
approvato  con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale
straordinario  del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n.
8 del 25 agosto 1984.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 marzo 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.
          39/1982, recante autorizzazione alle aziende dipendenti dal
          Ministero   delle   poste   e   delle  telecomunicazioni  a
          proseguire   nella   realizzazione   dei    programmi    di
          potenziamento  e  di riassetto dei servizi e di costruzione
          di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico  -
          Disciplina dei collaudi:
             "Art.  9  (Concessione degli alloggi. Canoni e spese). -
          La determinazione dei canoni di concessione  degli  alloggi
          di  servizio  delle  aziende dipendenti dal Ministero delle
          poste e delle  telecomunicazioni  e  delle  relative  spese
          accessorie  e'  effettuata sulla base delle disposizioni di
          legge vigenti in materia di canone sociale.
             Oltre al canone mensile sono a carico dei  concessionari
          degli  alloggi  le  piccole  riparazioni previste dall'art.
          1609 del codice civile, il consumo di acqua e di  luce,  il
          riscaldamento  dell'alloggio  ed  eventuali  altri  servizi
          necessari. Il  concessionario  provvede  direttamente  alle
          piccole riparazioni di cui al presente comma.
             Sono  ripartite  tra  i  concessionari, in rapporto alla
          consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione
          e di funzionamento  degli  ascensori  e  dei  montacarichi,
          della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione
          e di altri eventuali servizi comuni.
             La  concessione decade dopo un anno dalla cessazione del
          dipendente dal servizio.
             Le disposizioni che precedono si applicano a  tutti  gli
          alloggi   di   proprieta'   delle  azienze  dipendenti  dal
          Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni,  concessi
          per  motivi  di  servizio,  anche se costruiti o acquistati
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge.
             Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  delle  poste e delle
          telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione
          e  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
          sul  piano  nazionale,  emanera',  con  proprio decreto, un
          regolamento   contenente   norme   di   attuazione    delle
          disposizioni   contenute   nel   presente   articolo,   con
          particolare  riferimento:  alla   individuazione   e   alla
          classificazione  degli  alloggi di servizio; alle modalita'
          di  concessione  degli  alloggi;  alla  determinazione  del
          calcolo  del  canone  e  degli  altri  oneri  e delle spese
          accessorie a  carico  degli  assegnatari,  alla  formazione
          delle   graduatorie  ed  in  specie  al  punteggio  che  e'
          determinato in base alla composizione  ed  al  reddito  del
          nucleo  familiare  nonche'  ai  benefici gia' goduti e alle
          condizioni di disagio  causato  dal  trasferimento  in  una
          nuova  sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione
          a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio.
             In  caso  di  cessazione  dell'incarico  dal  quale   il
          dipendente  trae  titolo alla concessione ovvero in caso di
          trasferimento in altra sede,  la  concessione  stessa  puo'
          essere  prorogata,  a discrezione dell'amministrazione, per
          un periodo di tempo la cui durata non puo' comunque  super-
          are i dodici mesi".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  della legge n.
          457/1978  (Norme   per   l'edilizia   residenziale),   come
          modificato  dall'art. 13- bis del D.L. 15 dicembre 1979, n.
          629, aggiunto dalla legge di conversione 15 febbraio  1980,
          n. 25:
             "Art.  22  (Limiti  di  reddito per l'assegnazione delle
          abitazioni degli I.A.C.P.). -  Il  limite  di  reddito  per
          l'assegnazione  in  locazione  delle  abitazioni realizzate
          dagli istituti autonomi per le case popolari ai  sensi  del
          precedente  art.  1, lettera a), nonche' ai sensi dell'art.
          2, lettera e), del decreto del Presidente  della  Republica
          30  dicembre  1972,  n.  1035, e successive modificazioni e
          integrazioni, e' fissato in L. 5.500.000.
             Al limite di cui al comma  precedente  si  applicano  le
          disposizioni del primo comma del precedente art. 21.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alle  assegnazioni  da  effettuare ai sensi del decreto del
          Presidente della Repubblica  30  dicembre  1972,  n.  1035,
          relativamente  a  bandi di concorso pubblicati dopo la data
          di entrata in vigore della presente legge".
             Il limite di L. 5.500.000 e' stato via via aumentato dal
          CIPE  con  successive   deliberazioni.   Da   ultimo,   con
          deliberazione  30  marzo  1989  (pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 92  del  20  aprile  1989),
          tale  limite e' stato elevato a L. 11.000.000, con facolta'
          per le regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%.
             - La legge n. 392/1978 ha dettato  la  disciplina  delle
          locazioni di immobili urbani.
             - Il regolamento approvato con il D.M. 19 luglio 1984 ha
          dettato  disposizioni  per la classificazione degli alloggi
          di  servizio,  le  modalita'  per   la   formazione   della
          graduatoria,  per  la concessione, la decadenza e la revoca
          della concessione e la determinazione del canone.

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