Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 112 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1991, n. 82
Norme in materia di commercio su aree pubbliche.
Norme in materia di commercio su aree pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizioni 1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, scoperte o coperte. 2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana; b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni della settimana indicati dall'interessato; c) su qualsiasi area, purche' in forma itinerante. 3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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