Legge Ordinaria n. 120 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1991, n. 85
Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La condizione di  privo  della  vista  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per
se'  mancanza  del  requisito  dell'idoneita'  fisica all'impiego per
l'accesso  agli  impieghi  pubblici,  ivi  comprese  le  magistrature
ordinaria,  militare,  amministrativa e contabile, e per l'ammissione
ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili
professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di
dirigente, salvo che il  bando  di  concorso  non  disponga  in  modo
esplicito  e motivato che tale condizione comporta inidoneita' fisica
specifica  alle  mansioni   proprie   della   qualifica   o   profilo
professionale per il quale e' bandito il concorso.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  del primo comma dell'art. 6 della legge n.
          482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie
          presso le pubbliche amministrazioni e le  aziende  private)
          e'  il  seguente:  "Agli  effetti  della  presente legge si
          intendono privi della vista  coloro  che  sono  colpiti  da
          cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad
          un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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