Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 124 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1991, n. 87
Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti.
Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, e' sostituito dal seguente: "Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342".
N O T E AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'articolo 1: - Il testo dell'art. 2 del R.D. n. 306/1943 (Disposizioni relative alla esecuzione della pena detentiva militare e attribuzioni dei giudici militari di sorveglianza), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12 (Lavoro retribuito). - I detenuti in espiazione di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena. Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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