Legge Ordinaria n. 124 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1991, n. 87
Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio
1943, n. 306, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  detenuti  compete  una retribuzione pari alla paga giornaliera
ordinaria  prevista  per  i militari di truppa in servizio di leva di
cui  alla  tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella
misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342".
 
                               N O T E
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge qui modificata, della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'articolo 1:
             -   Il   testo   dell'art.   2   del  R.D.  n.  306/1943
          (Disposizioni relative alla esecuzione della pena detentiva
          militare   e   attribuzioni   dei   giudici   militari   di
          sorveglianza),  cosi' come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
             "Art. 12 (Lavoro retribuito). - I detenuti in espiazione
          di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono  occupati
          giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati,
          a  seconda  delle  loro attitudini, ai lavori organizzati a
          tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.
             Ai detenuti compete  una  retribuzione  pari  alla  paga
          giornaliera  ordinaria prevista per i militari di truppa in
          servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla  legge
          5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5
          luglio 1986, n. 342".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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