Legge Ordinaria n. 131 del 12/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1991, n. 92
Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanita' militare interforze.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n.
273, e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministro  della  difesa  ha  facolta'  di  concedere  in  casi
eccezionali,  su  proposta del comandante dell'Accademia, una proroga
ai    termini    stabiliti;    il   corso   di   studi,   comprensivo
dell'abilitazione  all'esercizio  professionale, non potra' superare,
comunque,  la  durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata
di due anni".
  2.  Gli  aspiranti  ufficiali  dell'Accademia  di  sanita' militare
interforze  dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche
o  in veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi
dell'articolo  11  della legge 14 marzo 1968, n. 273, i quali abbiano
conseguito la relativa laurea e l'abilitazione professionale entro il
periodo  di  tempo  previsto  dal secondo comma dell'articolo 8 della
citata  legge  n.  273  del  1968,  come  modificato  dal comma 1 del
presente   articolo,   possono  ottenere  la  nomina  a  tenente  dei
rispettivi   Corpi,   con   anzianita'  successiva  al  conseguimento
dell'abilitazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 273/1968 reca: "Istituzione dell'Accademia
          di sanita' militare interforze".
             -  Il  testo degli articoli 11 e 8, secondo comma, della
          legge n.  273/1968, e' il seguente:
             "Art. 11.  -  Gli  aspiranti  ufficiali  possono  essere
          allontanati  di  autorita'  dai  corsi  per  gravi  ragioni
          disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi.
             In tali casi gli aspiranti vengono  dimessi  dai  corsi,
          perdono  la  qualifica  posseduta,  assumono  il  grado  di
          sergente infermiere  e  sono  tenuti  a  prestare  servizio
          militare con tale grado per un periodo di tre anni. Essi, o
          chi  esercita la patria potesta' su di loro, devono inoltre
          rimborsare tutte le spese sostenute per l'istruzione, oltre
          le eventuali spese straordinarie,  che  eccedano  il  fondo
          accantonato  ed  amministrato  dall'accademia,  istituto  o
          scuola militare, restando in ogni  caso  devoluto  all'ente
          militare detto fondo.
             Le  disposizioni  contenute nel precedente secondo comma
          si  applicano  anche  agli  aspiranti  ufficiali  che   non
          conseguono  l'abilitazione  all'esercizio professionale nei
          limiti  di  tempo  previsti,  tenuto  conto   anche   della
          eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa.
             Coloro  che,  conseguita  l'abilitazione,  non  assumono
          l'obbligo  di  rimanere  in  serviio  quale  ufficiale   in
          servizio  permanente  per  un  periodo  di  anni otto e non
          accettino la nomina a tenente in servizio permanente,  sono
          tenuti   a   prestar   servizio   militare   col  grado  di
          sottotenente di complemento per un  periodo  di  sei  anni,
          fermo restando il rimborso di cui ai precedenti commi.
             Nell'eventualita'  che  gli  aspiranti ufficiali vengano
          allontanati dai corsi per gravi accertati motivi di salute,
          perdono la qualifica posseduta e sono tenuti a  rimborsare,
          salvo  che  la  lesione  o  l'infermita'  sia  riconosciuta
          dipendente da causa di servizio,  le  spese  sostenute  per
          l'istruzione,  oltre  le eventuali spese straordinarie, che
          eccedano   il    fondo    accantonato    ed    amministrato
          dall'accademia,   istituto   o  scuola  militare,  restando
          devoluto detto fondo all'ente stesso. Nel caso  considerato
          la  posizione degli aspiranti ufficiali nei confronti degli
          obblighi  di  leva  e'  regolata   in   conformita'   delle
          disposizioni in materia di reclutamento.
             I   provvedimenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          adottati con determinazione del Ministro per la difesa,  su
          proposta  del comandante dell'Accademia di sanita' militare
          interforze".
             "Art. 8.
             (Omissis).
             Il Ministro per la difesa ha la facolta'  di  concedere,
          in   casi   eccezionali,   su   proposta   del   comandante
          dell'accademia, una prororga ai termini stabiliti; il corso
          di  studi,  comprensivo   dell'abilitazione   all'esercizio
          professionale,  non potra' superare, comunque, la durata di
          anni otto per gli iscritti  alla  facolta'  di  medicina  e
          chirurgia  e  di anni sei per gli iscritti alle facolta' di
          farmacia o di veterinaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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