Legge Ordinaria n. 162 del 17/05/1991 Pubblicata nella G.U. del 25 maggio 1991, n. 121
Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il numero 5) del primo comma  dell'articolo  2  della  legge  16
dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente:
   "5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".
  2.  Al  numero  5)  del  terzo comma dell'articolo 6 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, le parole:  "Tuber  aestivum  var.  uncinatum"
sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum".
  3.  La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n.
752, e' sostituita dalla seguente:
   " a) liquido di governo o di copertura limpido,  di  colore  scuro
nel  Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno
scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;".
  4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge  16  dicembre  1985,  n.
752, e' sostituito dal seguente:
   "5)  Tuber  uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o
tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero,
con verruche poco sviluppate, e gleba o  polpa  dal  colore  nocciola
scuro  al  cioccolato,  con  numerose  venature ramificate chiare. Ha
spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente  alveolate
riunite  in  asco  in  numero  fino  a cinque, che presentano papille
lunghe e ricurve ad uncino. Emana un  profumo  gradevole.  Matura  da
settembre a dicembre".
  5.  Nell'allegato  2  alla  legge  16  dicembre  1985, n. 752, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) a fianco della classifica: "Terza scelta  (lavati  o  pelati)"
sono   aggiunte  le  seguenti  voci:  "tuber  aestivum  Vitt.,  tuber
uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";
    b) a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume  di
tartufo",  dopo  la  voce:  "tuber  aestivum  Vitt." sono inserite le
seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 maggio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                               _______
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge modificate.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Il testo del n. 5) del primo comma dell'art.  2  della
          legge   n.    752/1985  (Normativa  quadro  in  materia  di
          raccolta, coltivazione e commercio dei  tartufi  freschi  o
          conservati  destinati  al  consumo),  come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "I  tartufi  destinati  al  consumo  da  freschi  devono
          appartenere  ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo
          vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
              (Omissis);
              5) Tuber uncinatum Chatin,  detto  volgarmente  tartufo
          uncinato".
             -  Il  testo del n. 5) del terzo comma dell'art. 6 della
          citata legge n. 752/1985, come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "La  raccolta  e'  consentita  normalmente  nei  periodi
          sottoindicati:
              (Omissis);
              5) Tuber uncinatum, dal 1› ottobre al 31 dicembre".
             - Il testo della lettera a) dell'art.  13  della  citata
          legge  n.   752/1985, come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
             "Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le
          seguenti caratteristiche:
               a) liquido di  governo  o  di  copertura  limpido,  di
          colore  scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e
          giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum,  aestivum,
          uncinatum, mesentericum".
             -  Il testo del n. 5) dell'allegato 1 della citata legge
          n.  752/1985, come modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente:
             "Allegato  1 (Caratteristiche botaniche e organolettiche
          delle specie commerciabili):
              (Omissis).
              5) Tuber uncinatum Chatin,  detto  volgarmente  tartufo
          uncinato  o  tartufo  nero  di  Fragno. Ha peridio o scorza
          verrucosa di colore nero, con verruche poco  sviluppate,  e
          gleba  o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con
          numerose  venature  ramificate chiare. Ha spore ellittiche,
          con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate  riunite
          in  asco  in  numero  fino a cinque, che presentano papille
          lunghe e ricurve ad uncino.  Emana  un  profumo  gradevole.
          Matura da settembre a dicembre".
             -  L'allegato  2  alla  citata  legge  n. 752/1985, come
          modificato    dalla    presente    legge,    riguarda    la
          classificazione dei tartufi conservati.

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