Legge Ordinaria n. 168 del 27/05/1991 Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1991, n. 129
Norme per il riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonche' della Guardia di finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facolta' universitarie.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1.
  1.  Agli  ufficiali  in  servizio  permanente provenienti dai corsi
ordinari rispettivamente svolti presso l'Accademia navale a decorrere
dall'anno  accademico  1987-1988, l'Accademia aeronautica a decorrere
dall'anno   accademico   1988-1989,   l'Accademia   e  la  Scuola  di
applicazione   della   Guardia   di  finanza  a  decorrere  dall'anno
accademico  1984-1985, nonche' agli allievi che abbiano frequentato i
predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi,
ai  fini  dell'ammissione  ai  corsi  di  diploma  e  di laurea delle
facolta'  di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche,
scienze   bancarie,   ingegneria,   scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, nonche' ai
fini  del  conseguimento  dei  relativi  diplomi  e lauree, gli esami
superati   presso   l'Accademia   navale,   l'Accademia  aeronautica,
l'Accademia  e  la  Scuola  di applicazione della Guardia di finanza,
nelle  discipline  riferibili  ai rispettivi corsi di laurea e di di-
ploma, con le modalita' di cui alla presente legge.
  2. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' disposto sulla base della
corrispondenza  tra  gli  esami  previsti  dal  piano  di studi degli
istituti  militari  e quelli previsti dai piani di studi del corso di
laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza e' stabilita, previa
intesa  tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed
i  consigli  di  facolta'  delle  universita',  anche  su istanza dei
singoli  interessati,  con  decreti  del  Ministro dell'universita' e
della   ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sentito  il  Consiglio
universitario nazionale.
  3. Il riconoscimento e' subordinato alle seguenti condizioni:
    a)  che  gli  interessati  risultino  essere  stati  in possesso,
all'atto  dell'ammissione agli istituti di cui al comma 1, dei titoli
di  studio  richiesti  per  accedere  ai corsi di diploma e di laurea
specificati nello stesso comma 1;
    b)  che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti
previsti   dall'articolo   105   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e  per  la Marina militare e
l'Aeronautica  militare  anche dai docenti di ruolo di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18  novembre  1965,  n. 1483, con
programmi  approvati  dal  Ministro della difesa o dal Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica,  sentito  il  Consiglio  universitario
nazionale;
    c)  che gli esami si siano svolti con modalita' analoghe a quelle
previste   per   le   universita'   e   gli  istituti  di  istruzione
universitaria.
  4.  Fermo restando quanto previsto dal testo unico approvato con il
regio  decreto  31  agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni,
dello  statuto  dell'Accademia  navale  approvato  con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  marzo  1953,  n. 412, e successive
modificazioni,  e  dal  decreto  legislativo luogotenenziale 7 giugno
1945, n. 568, in materia di equiparazione degli studi rispettivamente
compiuti presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica ai corsi
universitari  di  ingegneria, il riconoscimento della validita' degli
esami  superati  presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da
parte  di  coloro  che abbiano completato i relativi corsi e' titolo,
ove  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al comma 3, per l'ammissione
almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.
  5.  La  ripartizione  degli  ammessi  alle  Armi  o  ai Corpi della
rispettiva  Forza armata tra i diversi corsi e' effettuata sulla base
delle esigenze funzionali della Forza armata stessa.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  105  del  D.P.R.  n.   382/1980
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica) e' il seguente:
             "Art. 105 (Insegnamenti nelle Accademie militari e negli
          istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali
          delle Forze armate dei Corpi  armati  dello  Stato).  -  Le
          Accademie  militari,  l'Istituto idrografico della Marina e
          gli altri istituti militari di istruzione superiore per  la
          formazione  e  la  specializzazione  degli  ufficiali delle
          Forze armate  e  dei  Corpi  armati  dello  Stato,  possono
          attribuire  gli  insegnamenti nelle materie non militari in
          relazione alle proprie esigenze didattiche, risultanti  dai
          piani   di   studi   approvati   annualmente  dal  Ministro
          competente, al seguente personale:
               a) professori straordinari, ordinari e assistenti  dei
          ruoli  organici  delle  Accademie  militari e dell'Istituto
          idrografico  della  Marina,  in  aggiunta  all'insegnamento
          d'obbligo;
               b)  professori  straordinari,  ordinari e associati di
          ruolo nelle universita' statali  anche  a  tempo  pieno  in
          aggiunta  all'insegnamento  d'obbligo previo nulla osta dei
          consigli di facolta';
               c) lettori di lingua straniera;
               d)  professori  a  contratto  secondo   le   modalita'
          dell'art.   25,   nei   limiti   del  10  per  cento  degli
          insegnamenti.
             Ai docenti di cui alle lettere a ) e b)  del  precedente
          comma  gli  insegnamenti vengono attribuiti con decreto del
          Ministro dell'amministrazione cui appartiene l'accademia  o
          istituto militare.
             Ai  docenti  di cui alla lettera c) del precedente primo
          comma  gli  insegnamenti  vengono  attribuiti  mediante  la
          stipulazione  di  contratto  di  diritto  privato  a  tempo
          determinato.
             La collaborazione tra universita',  accademie,  istituti
          anche    ospedalieri   militari   puo'   assumere   aspetti
          istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte
          delle amministrazioni interessate.
             Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento  e
          la  ricerca,  al  personale  docente  appartenente ai ruoli
          organici   delle   accademie   militari   e   dell'Istituto
          idrografico  della  Marina,  puo' essere consentito, previo
          nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto  con  i
          consigli  di  facolta' di svolgere attivita' didattica e di
          ricerca presso le universita' statali.
             Entro cinque anni dall'entrata in  vigore  del  presente
          decreto   le   accademie   e  gli  istituti  di  cui  sopra
          provvederanno a rivedere i  loro  ordinamenti  adeguandoli,
          per  quanto  concerne  le  modalita'  di conferimento degli
          insegnamenti, alle disposizioni del presente decreto".
             - Il D.P.R. n. 1483/1965 reca: "Modificazioni alle norme
          riguardanti i  ruoli  dei  professori  e  degli  assistenti
          dell'Accademia   navale,   dell'Accademia   aeronautica   e
          dell'Istituto    idrografico    della    marina,    nonche'
          modificazioni  alle  norme  riguardanti  gli  incarichi  di
          insegnamento presso le dette Accademie".
             - Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle
          leggi sull'istruzione superiore.
             - Il D.P.R.  n.  412/1953  concerne  l'approvazione  del
          nuovo statuto dell'Accademia navale.
             -  Il  D.L.L.  n. 568/1945 reca: "Norme per la validita'
          degli studi compiuti presso la Regia Accademia  aeronautica
          ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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