Legge Ordinaria n. 175 del 06/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1991, n. 134
Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed  edilizio,  di
seguito indicati complessivamente  come  "Enti",  sono  abilitati  ad
effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e  di
credito alle opere pubbliche ed impianti di  pubblica  utilita'.  Gli
Enti costituiti in  forma  di  societa'  per  azioni  possono  essere
altresi'  abilitati  all'esercizio  di  altri   tipi   di   attivita'
creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto  previsto
dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre  1990,
n. 356. 
  2. Entro il termine di due anni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge le sezioni  autonome  per  il  finanziamento  di
opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', istituite ai  sensi
delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e  succes-
sive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti
presso i quali sono costituite. 
  3. Entro il medesimo termine di  cui  al  comma  2  le  sezioni  di
credito fondiario devono assumere la forma di  societa'  per  azioni.
Tale scopo e' conseguito attraverso operazioni di ristrutturazione di
cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218. 
  4. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad  ogni  effetto,
l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2,  4  e
5, della citata legge n. 218 del 1990  e  i  decreti  legislativi  20
novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357. 
 

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