Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 175 del 06/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1991, n. 134
Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche.
Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di seguito indicati complessivamente come "Enti", sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'. Gli Enti costituiti in forma di societa' per azioni possono essere altresi' abilitati all'esercizio di altri tipi di attivita' creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 2. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e succes- sive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti presso i quali sono costituite. 3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 le sezioni di credito fondiario devono assumere la forma di societa' per azioni. Tale scopo e' conseguito attraverso operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218. 4. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 5, della citata legge n. 218 del 1990 e i decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)