Legge Ordinaria n. 181 del 04/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1991, n. 141
Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Fondo nazionale per l'artigianato
  1.  Al  Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' conferita la somma di lire 100
miliardi per l'anno 1990.
  2.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 399, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  L'incremento del Fondo e' disposto annualmente dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  f),  della
legge  5  agosto  1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362".
 
AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  3  del  D.L.  n. 318/1987, come
          modificato dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
          come ulteriormente modificato dalla presente legge,  e'  il
          seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Per  il  finanziamento dei programmi e
          progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione  e
          lo  sviluppo  delle produzioni artigiane nelle loro diverse
          espressioni  territoriali,  artistiche  e  tradizionali  e'
          istituito,   presso   il   Ministero   dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, in  armonia  con  i  principi
          previsti  dalla  legge  8  agosto  1985,  n. 443, il 'Fondo
          nazionale per l'artigianato'.
              1-bis. L'incremento del Fondo e'  disposto  annualmente
          dalla  legge  finanziaria,  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.  362.
             2.  Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per
          cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra
          le medesime con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentito   il  Consiglio
          nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della  legge
          8  agosto  1985,  n.  443,  in base al numero delle imprese
          artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
          reciproco del reddito pro-capite regionale secondo  i  dati
          disponibili  presso  l'Istituto  centrale di statistica nel
          periodo immediatamente precedente la ripartizione.
             3.  Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione
          e  sviluppo  del  settore,   di   rilevanza   nazionale   o
          ultraregionale,   con   riferimento   anche   ad  attivita'
          promozionali all'estero, l'utilizzo  della  restante  quota
          del   quindici   per   cento   e'  disposto  dal  Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  mentre
          quello   del  residuo  dieci  per  cento  e'  disposto  dal
          Consiglio nazionale dell'artigianato  presso  il  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per la
          istituzione del  sistema  informativo  e  dell'osservatorio
          economico  nazionale  dell'artigianato. Con proprio decreto
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure
          e  le  modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la
          verifica di attuazione delle iniziative.
             4.  Le  regioni  trasmettono  annualmente  al  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  una
          relazione sull'utilizzo dei fondi  ad  esse  trasferiti  ai
          sensi del comma 2.
             5.  Alla  copertura  dell'onere,  valutato  in  lire  40
          miliardi per il 1987, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
          ai  fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di
          sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio'.
             6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Il testo dell'art. 11,  comma  3,  lettera  f),  della
          legge n.  468/1978 e' il seguente:
             "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
             (omissis);
               f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
          il rifinanziamento, per non  piu'  di  un  anno,  di  norme
          vigenti  che prevedono interventi di sostegno dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale;".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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