Legge Ordinaria n. 182 del 07/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1991, n. 141
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni.
Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio  ed
il 30 giugno se il quinquennio di carica  scade  nel  primo  semestre
ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si
compie nel secondo semestre. 
  2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio  dalla  data  della
elezione. 
 

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