Legge Ordinaria n. 193 del 20/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1991, n. 153
Provvidenze per i restauri del duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per il triennio 1991-1993 il contributo statale annuo all'Opera
del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre
1960, n. 1520, e' elevato a lire 500 milioni annue e alla  competente
soprintendenza  sono  assegnate  lire  3.000  milioni  annue  per  il
completamento degli interventi avviati nel duomo di Orvieto.
  2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma  1,  pari  a  lire
3.494   milioni   annue   per  il  triennio  1991-1993,  si  provvede
utilizzando parzialmente le disponibilita' di cui  al  capitolo  8113
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  per  i beni culturali e
ambientali, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma  4,  della  legge  29  dicembre
1987, n. 545.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 20 giugno 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 1520/1960 reca: "Provvidenze per l'Opera
          del Duomo di Orvieto". In particolare l'art. 3 della citata
          legge ha determinato il contributo statale annuo  a  favore
          dell'Opera del Duomo di Orvieto (lire 6 milioni a decorrere
          dall'esercizio finanziario 1960-1961).
             - Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n. 545/1987
          (Disposizioni  per  il definitivo consolidamento della Rupe
          di Orvieto e del Colle di Todi), e'  il  seguente:  "4.  E'
          altresi'  autorizzata  la  spesa di lire 120 miliardi negli
          anni 1987-1992 per interventi, di competenza del  Ministero
          dei  beni  culturali  e  ambientali, di recupero, restauro,
          conservazione,  valorizzazione   ed   utilizzazione   degli
          edifici, nonche' dei beni e delle opere di pertinenza degli
          stessi,  di  cui  alla  legge  12  giugno  1984, n. 227, in
          ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno  degli
          anni  dal  1987  al  1990,  sulla  base di un programma che
          garantisca continuita'  di  realizzazioni  e  completamento
          delle  opere  in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli
          stanziamenti relativi ai singoli esercizi  finanziari  sono
          quantificati con legge finanziaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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