Novità: Nuova grafica e più fonti per l'aggregatore news
Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 20 del 09/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1991, n. 18
Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.
Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Commissario ad acta 1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' aggiunto il seguente: "Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli atti). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP puo' disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge. 2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e puo' essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti". AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)