Novità: Nuova grafica e più fonti per l'aggregatore news



Legge Ordinaria n. 20 del 09/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1991, n. 18
Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                         Commissario ad acta 
  1. Dopo l'articolo 6  della  legge  12  agosto  1982,  n.  576,  e'
aggiunto il seguente: 
  "Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli atti).  -  1.
Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  nei
casi  di  grave  inosservanza  delle  disposizioni  impartite   dalle
autorita'  preposte  alla  vigilanza,  di  propria  iniziativa  o  su
proposta dell'ISVAP puo' disporre con proprio decreto la nomina di un
commissario per il compimento di singoli atti necessari  per  rendere
la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge. 
  2.  La  nomina  deve,  in  ogni  caso,   essere   preceduta   dalla
contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto
l'ISVAP,  ai  legali   rappresentanti   dell'ente   o   dell'impresa,
dell'inosservanza e puo' essere disposta solo decorso inutilmente  il
termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti  addebitati
e rimuoverne gli effetti". 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui' trascritti. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)