Legge Ordinaria n. 201 del 10/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1991, n. 162
Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura).
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'efficacia delle disposizioni di  cui  alla  legge  8  novembre
1986, n. 752, e' differita sino alla data di entrata in vigore  della
legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di  interventi
in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. 
  2.  Per  gli  anni  1991  e   1992   e'   autorizzata   la   spesa,
rispettivamente, di lire 2.675 miliardi e di lire 3.085 miliardi.  La
ripartizione delle suddette somme per le azioni e finalita'  previste
dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, ha luogo con delibera  del  CIPE
da adottarsi, per l'anno 1991, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge e, per l'anno 1992,  entro  il
31 marzo dello stesso anno. 
  3. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo
supplementare sul latte di vacca di cui al regolamento CEE n.  804/68
del 27 giugno 1968 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  si
applicano a partire dal periodo  1991-1992  su  tutto  il  territorio
nazionale. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non costituisce titolo per  la
restituzione delle somme  gia'  versate  dai  soggetti  obbligati  in
applicazione  del  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste 7 giugno 1989, n. 258. 
  5. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli acquirenti di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste 7 giugno  1989,  n.  258,  ove  acquistino  latte  od
equivalente latte prodotto da aziende da considerarsi non aderenti ad
alcuna associazione ai sensi dell'articolo  3,  paragrafo  1,  quarto
comma, del citato decreto n. 258 del 1989, e prive di un quantitativo
di riferimento, o da aziende aderenti  all'Unione  nazionale  fra  le
associazioni  di  produttori  di  latte  bovino   (UNALAT)   e   alle
associazioni che non siano  in  possesso  di  indicazione  produttiva
provvisoria, sono  tenuti  a  trattenere  immediatamente  sul  prezzo
corrisposto,  a  titolo  di  anticipo,   l'ammontare   del   prelievo
supplementare in vigore nella precedente campagna lattiera. Le  somme
trattenute devono  essere  versate  entro  trenta  giorni  presso  la
sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  di   Roma,   nella
contabilita' speciale, istituita ai sensi dell'articolo 1223, lettera
a), delle istruzioni generali del servizio del Tesoro,  intestata  al
"Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello  Stato  -  Prelievo
supplementare sul latte di vacca". 
  6. Qualora l'UNALAT non fornisca, entro i  termini  prescritti  dal
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno  1989,
n. 258, gli elementi necessari a calcolare l'eventuale ammontare  del
prelievo supplementare  da  essa  dovuto,  e'  tenuta  a  versare  il
prelievo  supplementare  richiesto  dall'Azienda  di  Stato  per  gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA)  che  ne  calcola  l'ammontare
detraendo alle quantita' nazionali indicate  dall'Istituto  nazionale
di statistica (ISTAT) i quantitativi commercializzati  da  produttori
non associati ad associazioni aderenti all'UNALAT. 
  7. Le dichiarazioni di cui  al  comma  3  dell'articolo  6-bis  del
decreto-legge   21   dicembre   1990,   n.   391,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991,  n.  48,  devono  essere
trasmesse  entro  i  termini  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989,  n.  258,  in  copia,
anche  alle  associazioni  di  produttori  e  alle  unioni  nazionali
titolari di quantitativo di riferimento. 
  8. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 3, 4, 5,
6 e 7 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo  6-  bis  del
decreto-legge   21   dicembre   1990,   n.   391,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, si  applicano  le
sanzioni stabilite dall'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990,  n.
428, con le modalita' ivi indicate. 
  9. I saldi contabili con la Comunita' economica  europea  derivanti
dalla  definizione   delle   procedure   previste   dalla   normativa
comunitaria e concernenti il  prelievo  supplementare  sul  latte  di
vacca dovuto per i periodi dal 1987-1988 al 1990-1991  sono  iscritti
nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse  ad  interventi
comunitari. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, determinato in
lire 2.675 miliardi per l'anno 1991 e  in  lire  3.085  miliardi  per
l'anno 1992, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1991,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
"Interventi  programmatici  in  agricoltura  e  nel   settore   della
forestazione". 
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 10 luglio 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GORIA, Ministro dell'agricoltura e 
                                  delle foreste 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 

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