Legge Ordinaria n. 220 del 27/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1991, n. 172
Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con  regio  decreto-
legge  9  novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di
cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.  70,  esplica,
nell'ambito  della  categoria  dei notai, attivita' di previdenza, di
mutua assistenza e di solidarieta' fra gli iscritti.
  2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito  dalle
quote di onorario versate dai notai, provvede:
    a)   alla   corresponsione,   a   favore  del  notaio  che  cessa
dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:
    1)  ordinario:  per  raggiungimento  del  limite  di  eta';   per
inabilita'  assoluta  e  permanente a proseguire nell'esercizio delle
funzioni;  dopo  trenta  anni  di  esercizio;  dopo  venti  anni   di
esercizio,  quando  sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di
eta';
    2) speciale: per inabilita' permanente ed assoluta per lesioni  o
infermita'  causate dalla guerra; per infermita' o lesioni dipendenti
da fatti inerenti all'esercizio della funzione;
    b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza  reversibile
o  indiretto  a  favore  del  coniuge,  dei  figli  minori del notaio
deceduto in pensione o in esercizio,  nonche'  degli  altri  soggetti
previsti  dal  testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092;
    c) alla liquidazione dell'indennita' di cessazione a  favore  del
notaio   che  cessa  dall'esercizio,  ovvero  dei  soggetti  previsti
dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
    d) alla corresponsione  a  favore  del  notaio  in  esercizio  di
assegni  integrativi  degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori
ad un ammontare predeterminato;
    e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a
suo carico da disposizioni di legge.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -   La   legge   n.   70/1975  reca:  "Disposizioni  sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del  personale  dipendente". La tabella allegata alla legge
          contiene l'elenco degli  enti  esclusi  dalla  soppressione
          prevista dalla legge anzidetta.
             -  Il  D.P.R.  n. 1092/1973 approva il testo unico delle
          norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
          militari dello Stato. Si trascrive il  testo  del  relativo
          art. 89:
             "Art. 89 (Misura dell'indennita' per una volta tanto). -
          L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi
          della  base  pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi
          della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli
          anni  di  servizio  utile  maturati,  rispettivamente,  dal
          dipendente civile o dal militare.
             Detta  indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova
          se non vi sono orfani minorenni oppure se questi  convivono
          con lei.
             Se  la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli
          orfani minorenni e, in ogni caso, quando  concorrano  figli
          di  precedente  matrimonio del dante causa, l'indennita' e'
          attribuita per meta' alla vedova, mentre l'altra  meta'  e'
          divisa  in  parti uguali tra gli orfani minorenni; pero' le
          quote  relative  agli  orfani  che  non  siano   figli   di
          precedente  matrimonio  del dante causa e che convivano con
          la vedova spettano a quest'ultima.
             Se manca la vedova ovvero se essa non  ha  diritto  alla
          indennita', questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani
          minorenni.
             Ciascuna  quota  separata spettante agli orfani non puo'
          superare un quarto dell'indennita'  intera.  Se  vi  e'  la
          vedova  e  un  solo  orfano con quota separata, alla vedova
          spettano tre quarti dell'indennita'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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