Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 220 del 27/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 24 luglio 1991, n. 172
Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.
Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto- legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attivita' di previdenza, di mutua assistenza e di solidarieta' fra gli iscritti. 2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede: a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza: 1) ordinario: per raggiungimento del limite di eta'; per inabilita' assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta'; 2) speciale: per inabilita' permanente ed assoluta per lesioni o infermita' causate dalla guerra; per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione; b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonche' degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; c) alla liquidazione dell'indennita' di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato; e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". La tabella allegata alla legge contiene l'elenco degli enti esclusi dalla soppressione prevista dalla legge anzidetta. - Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 89: "Art. 89 (Misura dell'indennita' per una volta tanto). - L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare. Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita', questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo' superare un quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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