Legge Ordinaria n. 223 del 23/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1991, n. 175
Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
(Norme  in  materia  di  intervento  straordinario  di   integrazione
                             salariale) 
1.  La  disciplina  in  materia  di   intervento   straordinario   di
integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle  imprese
che abbiano occupato  mediamente  piu'  di  quindici  lavoratori  nel
semestre precedente la data di presentazione della richiesta  di  cui
al comma  2.  Nel  caso  di  richieste  presentate  prima  che  siano
trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito  deve
sussistere,  per  il  datore  di  lavoro  subentrante,  nel   periodo
decorrente  dalla  data   del   predetto   trasferimento.   Ai   fini
dell'applicazione del presente  comma  vengono  computati  anche  gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con  contratto  di  formazione  e
lavoro. 
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale
deve  contenere  il  programma  che  l'impresa  intende  attuare  con
riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare  le
conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato  in
conformita'  ad   un   modello   stabilito,   sentito   il   Comitato
interministeriale per il  coordinamento  della  politica  industriale
(CIPI) con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali,  o
in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di  categoria  dei
lavoratori  piu'  rappresentative  operanti  nella   provincia   puo'
chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. 
3. La durata dei programmi di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o
conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni.  Il  Cipi
ha facolta'  di  concedere  due  proroghe,  ciascuna  di  durata  non
superiore a dodici mesi, per quelli  tra  i  predetti  programmi  che
presentino   una   particolare   complessita'   in   ragione    delle
caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa. 
4. Il contributo addizionale di cui  all'articolo  8,  comma  1,  del
decreto legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160  e'  dovuto  in  misura  doppia  a
decorrere dal primo giorno  del  venticinquesimo  mese  successivo  a
quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di  concessione  la
data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 
5. La durata del  programma  per  crisi  aziendale  non  puo'  essere
superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale
non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a  due
terzi di quello relativo alla precedente concessione. 
6. Il CIPI fissa,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i  criteri  per  l'individuazione
dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'articolo
11, comma 2, in relazione alle situazioni  occupazionali  nell'ambito
territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui  attenersi
per la selezione dei  casi  di  intervento,  nonche'  i  criteri  per
l'applicazione del comma 9 e 10. 
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da  sospendere  nonche'
le modalita' della rotazione prevista  nel  comma  8  devono  formare
oggetto  delle  comunicazioni   e   dell'esame   congiunto   previsti
dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine  tecnico-organizzativo
connesse al mantenimento dei normali livelli di  efficienza,  di  non
adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori  che  espletano  le
medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva  interessata
dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma  di  cui  al
comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non
giustificati i motivi addotti dall'azienda per  la  mancata  adozione
della rotazione, il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale
promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo
non sia stato raggiunto entro tre mesi  dalla  data  del  decreto  di
concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,
stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione,
sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda
ove non ottemperi a quanto previsto in tale  decreto  e'  tenuta  per
ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto  immediato  nella
misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma
1, del citato decreto-legge 21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160.  Il  medesimo
contributo, con effetto dal primo  giorno  del  venticinquesimo  mese
successivo  all'atto  di  concessione  del   trattamento   di   cassa
integrazione, e' maggiorato di una somma pari al  centocinquanta  per
cento del suo ammontare. 
9. Per ciascuna  unita'  produttiva  i  trattamenti  straordinari  di
integrazione salariale  non  possono  avere  una  durata  complessiva
superiore   a   trentasei   mesi   nell'arco   di   un    quinquennio
indipendentemente dalle cause per le quali sono  stati  concessi  ivi
compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge  19  dicembre
1984,  n.  863.  Si  computano,  a  tal  fine,  anche  i  periodi  di
trattamento  ordinario  concessi  per   contrazioni   o   sospensioni
dell'attivita' produttiva determinate  da  situazioni  temporanee  di
mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo  condizioni
e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma  6,  per  i  casi
previsti dall'articolo 3, della presente legge  dell'articolo  1  del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863  dall'articolo  7  del  decreto-
legge 30 dicembre 1987, n. 536  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al
comma 3. 
10. Per le imprese che presentino un programma  di  ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale a seguito  di  una  avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario che  abbia
rilevanti apporti di capitali ed investimenti  produttivi,  non  sono
considerati  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9   i   periodi
antecedenti la data della trasformazione medesima. 
11. L'impresa  non  puo'  richiedere  l'intervento  straordinario  di
integrazione  salariale  per  le  unita'  produttive  per  le  unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli  stessi
periodi, l'intervento ordinario. 
 

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