Legge Ordinaria n. 229 del 27/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 1 agosto 1991, n. 179
Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo 1, comma 1, della legge 23
marzo 1988,  n.  94,  entro  il  quale  la  commissione  parlamentare
d'inchiesta  sul  fenomeno  della  mafia  e  sulle altre associazioni
criminali  similari  deve  ultimare  i  suoi  lavori   riferendo   al
Parlamento, e' prorogato fino al 30 giugno 1992.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo del  comma  1  dell'art.  1  della  legge  n.
          94/1988  (Istituzione  di  una  commissione parlamentare di
          inchiesta  sul  fenomeno  della   mafia   e   sulle   altre
          associazioni criminali similari) e' il seguente:
             "1.  E'  istituita,  per  la durata di tre anni, a norma
          dell'articolo  82  della  Costituzione,   una   commissione
          parlamentare di inchiesta con il compito di:
                a)  verificare  l'attuazione della legge 13 settembre
          1982, n.  646, e delle altre  leggi  dello  Stato,  nonche'
          degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno
          mafioso;
               b)  accertare  la congruita' della normativa vigente e
          della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le
          proposte  di  carattere   legislativo   ed   amministrativo
          ritenute  opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva
          l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali
          e piu' adeguate le  intese  internazionali  concernenti  la
          prevenzione  delle  attivita'  criminali, l'assistenza e la
          cooperazione giudiziaria;
               c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche
          dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e
          di tutte le sue connessioni;
               d) riferire al Parlamento al termine dei suoi  lavori,
          ogni   volta   che   lo   ritenga   opportuno   e  comunque
          annualmente".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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