Legge Ordinaria n. 233 del 23/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1991, n. 180
Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
        Contributo all'Istituto regionale per le Ville venete 
  1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali eroga alla regione
Veneto,  a  favore  dell'Istituto  regionale  per  le  Ville  venete,
istituito con legge della regione Veneto 24 agosto 1979,  n.  63,  un
contributo, il cui  ammontare  e'  determinato  dall'articolo  4,  da
impiegare per le finalita' e con le modalita' di  cui  agli  articoli
seguenti. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             - La legge della regione Veneto n. 63/1979 reca:  "Norme
          per   l'istituzione   ed   il  funzionamento  dell'Istituto
          regionale per le ville venete 'I.R.V.V.'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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