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Legge Ordinaria n. 238 del 29/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1991, n. 182
Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneita' al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.
Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneita' al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti ad accertamenti volti a verificare la loro idoneita' al volo ed alla navigazione. 2. Il giudizio di idoneita' viene espresso da un'apposita commissione la cui nomina e composizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 3. L'allievo riconosciuto non idoneo e' escluso dal corso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 luglio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 190/1989 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio) e' cosi' formulato: "Art. 7. - 1. L'accertamento dell'attitudine psico- fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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