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Legge Ordinaria n. 238 del 29/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1991, n. 182
Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneita' al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  7.  - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati
vincitori del  concorso  sono  sottoposti  ad  accertamenti  volti  a
verificare la loro idoneita' al volo ed alla navigazione.
  2.   Il   giudizio  di  idoneita'  viene  espresso  da  un'apposita
commissione la cui nomina e composizione sono stabilite  con  decreto
del Ministro delle finanze.
  3. L'allievo riconosciuto non idoneo e' escluso dal corso".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 luglio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  7  della  legge  n.  190/1989
          (Disposizioni sulla revisione dei  ruoli  degli  ufficiali,
          sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia
          di  finanza,  nonche' sulla durata in carica del comandante
          in  seconda  del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in
          tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio)  e'
          cosi' formulato:
             "Art.  7.  -  1.  L'accertamento  dell'attitudine psico-
          fisica dei candidati ai concorsi per  il  ruolo  normale  e
          speciale  degli  ufficiali della Guardia di finanza avviene
          nel corso di un periodo di prova  della  durata  di  trenta
          giorni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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