Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 250 del 22/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1991, n. 188
Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche.
Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, in considerazione delle finalita' istituzionali e delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 115 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come modificato dall'art. 1-undecies del D.L. n. 481/1978, e' il seguente: "Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalita' giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da atti di liberalita' o contributi degli associati. Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113. Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attivita' associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potra' comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione. In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma. A partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera. Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalita' della riscossione delle ritenute di cui al presente comma. Dal 1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potra' assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti".
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