Legge Ordinaria n. 250 del 22/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1991, n. 188
Contributo dello Stato a favore delle associazioni combattentistiche.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  ciascuno  degli  anni 1991, 1992 e 1993, in considerazione
delle finalita' istituzionali e delle attivita' di promozione sociale
e  di  tutela  degli  associati,   sono   erogati   contributi   alle
associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella
misura  ivi  indicata,  particolarmente meritevoli del sostegno dello
Stato ai sensi dell'articolo 115 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, come modificato dall'articolo
1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
            -   Il   testo  dell'art.  115  del  D.P.R.  n.  616/1977
          (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della  legge  22
          luglio  1975, n. 382), come modificato dall'art. 1-undecies
          del D.L. n. 481/1978, e' il seguente:
             "Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti  di
          cui  all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale,
          che  abbiano  una  struttura  associativa,   continuano   a
          sussistere  come  enti  morali  assumendo  la  personalita'
          giuridica di diritto privato con il decreto del  Presidente
          della  Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente
          e ad essi  individualmente  relativo.  Essi  conservano  la
          titolarita'  dei  beni  necessari  allo  svolgimento  delle
          attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da  atti
          di liberalita' o contributi degli associati.
             Alla  individuazione  dei  beni di cui sopra si provvede
          con il decreto di cui al precedente art. 113.
            Il  decreto  di  cui   al   presente   articolo   dispone
          l'erogazione  sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per
          il  sostegno  dell'attivita'  associativa   delle   persone
          giuridiche   private   costituite  ai  sensi  del  presente
          articolo; tale contributo,  per  l'anno  1979,  non  potra'
          comunque  superare  il 50 per cento di quello erogato dallo
          Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto
          per l'ANMIL nell'articolo  1-decies  del  decreto-legge  18
          agosto  1978,  n.  481,  come  modificato  dalla  legge  di
          conversione.
             In ogni caso a fare tempo  dal  31  dicembre  1979  sono
          abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su
          salari,    stipendi,   retribuzioni,   pensioni,   rendite,
          prestazioni previdenziali in genere,  compensi  od  assegni
          continuativi,  ovvero contributi obbligatori a favore degli
          enti di cui al primo comma.
             A partire dal 1› gennaio 1980 gli enti di cui al primo e
          all'ultimo  comma  hanno  diritto  di  percepire   mediante
          ritenuta  sulle  pensioni  assegni  e rendite erogati dallo
          Stato  o  da  enti  pubblici  previdenziali,  i  contributi
          associativi  che  i  titolari  delle  suddette  prestazioni
          intendono loro versare mediante  delega  in  forma  libera.
          Entro  il  30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti
          pubblici   interessati   stabiliscono   mediante   apposite
          convenzioni,  da stipularsi con gli enti associativi di cui
          al primo e ultimo comma,  le  modalita'  della  riscossione
          delle ritenute di cui al presente comma.
            Dal  1›  gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita'
          di promozione sociale e  di  tutela  degli  associati,  con
          apposite    leggi    potra'   assegnare   contributi   alle
          associazioni nazionali che statutariamente e  concretamente
          dimostreranno  di  perseguire fini socialmente e moralmente
          rilevanti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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